# DIRETTIVA 2007/70/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell’allegato I A della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [^1] , in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 [^2] , fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il biossido di carbonio.

**(2)** Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il biossido di carbonio è stato oggetto di una valutazione in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

**(3)** Il 15 maggio 2006 la Francia è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

**(4)** La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 21 giugno 2007, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

**(5)** L’esame del biossido di carbonio non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all’attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

**(6)** Dai vari esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti biossido di carbonio possono presentare solo bassi rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente e soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno iscrivere il biossido di carbonio nell’allegato I A, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni o le registrazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti biossido di carbonio possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

**(7)** È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo biossido di carbonio, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

**(8)** Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I A, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ai nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

**(9)** Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni o delle registrazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti biossido di carbonio, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

**(10)** Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

**(11)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato I A della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

Recepimento

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o novembre 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007. *Per la Commissione* Stavros DIMAS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_123_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE ( [GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_247_R_TOC) ).

[^2] [GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_307_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 ( [GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_355_R_TOC) ).

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 1», è inserita nell’allegato I A della direttiva 98/8/CE

«N. Nome comune Denominazione IUPAC numeri di identificazione Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato Data di iscrizione Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi) Scadenza dell’iscrizione Tipo di prodotto Disposizioni specifiche 1 Biossido di carbonio Biossido di carbonio Numero CE: 204-696-9 Numero CAS: 124-38-9 990 ml/l 1 o novembre 2009 31 ottobre 2011 31 ottobre 2019 14 Da utilizzare solo in bombolette di gas pronte per l’uso associate ad una trappola. *NB:* Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 ().