# DIRETTIVA 2007/75/CE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto [^2] , prevede alcune deroghe in materia di aliquote IVA. Alcune di esse scadono a una data fissa, mentre altre restano in vigore fino all’adozione del regime definitivo.

**(2)** Le deroghe in materia di aliquote IVA previste dalla direttiva 2006/112/CE in conformità dell’atto di adesione del 2003 e intese a permettere alle economie di taluni nuovi Stati membri un migliore adeguamento al mercato interno, prevedono una data fissa e scadono prossimamente.

**(3)** Alcuni di tali nuovi Stati membri hanno espresso l’auspicio di applicare per un ulteriore periodo le deroghe di cui beneficiano tuttora.

**(4)** Tenendo conto delle attuali discussioni sulle aliquote ridotte e della presentazione di una proposta legislativa da parte della Commissione, è appropriato prorogare talune deroghe sino alla fine del 2010, data sino alla quale è stata prorogata l’applicazione, in via sperimentale, di un’aliquota ridotta ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Con effetto dal 1 o gennaio 2008, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1) L’articolo 123 è sostituito dal seguente: «Articolo 123 La Repubblica ceca può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2010, un’aliquota ridotta non inferiore al 5 % alla fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.»;

2) l’articolo 124 è soppresso.

3) All’articolo 125, paragrafi 1 e 2, i termini «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2010.»;

4) l’articolo 126 è soppresso.

5) All’articolo 127, i termini «1 o gennaio 2010» sono sostituiti dai termini «31 dicembre 2010.»;

6) l’articolo 128 è sostituito dal seguente: «Articolo 128 1. La Polonia può applicare un’esenzione, con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di taluni libri e periodici specializzati fino al 31 dicembre 2010. 2. La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 7 %, alla prestazione di servizi di ristorazione fino al 31 dicembre 2010 o fino all’introduzione del regime definitivo di cui all’articolo 402, ove quest’ultima data sia precedente. 3. La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 3 %, alle cessioni di prodotti alimentari di cui al punto 1) dell’allegato III fino al 31 dicembre 2010. 4. La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 7 %, alla fornitura di servizi di costruzione, ristrutturazione e trasformazione di abitazioni, fuori dell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, e alla cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di immobili residenziali o frazioni di immobili residenziali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), fino al 31 dicembre 2010.»;

7) all’articolo 129, paragrafi 1 e 2, i termini «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2010.»;

8) L’articolo 130 è soppresso.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* F. NUNES CORREIA

[^1] Parere dell’11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_347_R_TOC) . Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^1]: Parere dell’11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: . Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE ().