# REGOLAMENTO (CE) N. 37/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 990/2006 relativo all’apertura di gare permanenti per l’esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 990/2006 della Commissione [^2] dispone che, a garanzia dell’obbligo di esportazione, sia costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata.

**(2)** La situazione comparativa dei prezzi di mercato della segala all’esportazione e sul mercato interno potrebbe rendere economicamente conveniente, per gli operatori aggiudicatari delle partite di segala destinate all’esportazione, la rivendita sul mercato interno con conseguente perdita della cauzione. Per evitare tale situazione e permettere l’efficace funzionamento della gara disciplinata dal regolamento (CE) n. 990/2006, è opportuno aumentare tale cauzione per la segala.

**(3)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 990/2006.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 990/2006 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 50 EUR per tonnellata per la segala e a 25 EUR per tonnellata per gli altri cereali. La metà di tale importo è depositata all’atto del rilascio del titolo di esportazione e l’altra metà prima del ritiro dei cereali dal luogo di ammasso.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 179 dell’1.7.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1349/2006 della Commissione ( [GU L 250 del 14.9.2006, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_250_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1349/2006 della Commissione ().