# REGOLAMENTO (CE) N. 47/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 34/2007 recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per il periodo fino al 31 dicembre 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1789/2006 della Commissione, del 5 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007 [^2] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Le domande di titolo di importazione presentate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1789/2006 e trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 5 di detto regolamento vertono, per gli operatori di cui al capitolo II del medesimo regolamento, su 146 848 tonnellate, e cioè su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili di cui all’articolo 2, lettera a).

**(2)** Con il regolamento (CE) n. 34/2007 [^3] la Commissione ha fissato un coefficiente di assegnazione da applicare a ciascuna domanda.

**(3)** A seguito di un errore amministrativo da parte degli organismi nazionali competenti nella comunicazione dei quantitativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1789/2006, tale coefficiente è stato fissato a un livello troppo basso. Il regolamento (CE) n. 34/2007 della Commissione deve essere pertanto modificato di conseguenza.

**(4)** Occorre pertanto modificare il coefficiente di assegnazione da applicare a ciascuna domanda di titolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 34/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al capitolo II del regolamento (CE) n. 1789/2006 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 146 848 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 91,209128 %.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_316_R_TOC) .

[^2] [GU L 339 del 6.12.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_339_R_TOC) .

[^3] [GU L 10 del 17.1.2007, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_010_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .