# REGOLAMENTO (CE) N. 49/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2007

relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1 o marzo al 31 maggio 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi [^2] , in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2007, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1870/2005, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, dall'Argentina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

**(2)** È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 15 gennaio 2007 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli d'importazione, presentate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005, nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2007 e trasmesse alla Commissione entro il 15 gennaio 2007, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005 relative al trimestre che va dal 1 o marzo al 31 maggio 2007 e presentate dopo i primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2007 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_300_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2000/2006 ( [GU L 379 del 28.12.2006, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_379_R_TOC) ).

| Cina | Paesi terzi diversi da Cina e Argentina | Argentina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| —: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005] | 44,670 % | 100 % | 56,097 % |
| —: nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005] | 0,711 % | 86,538 % | 1,643 % |
| «X»: : — Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.<br>«—»: : — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione. |  |  |  |

| Cina | Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina | Argentina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| —: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005] | 31.5.2007 | 31.5.2007 | 31.5.2007 |
| —: nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005] | 31.5.2007 | 31.5.2007 | 31.5.2007 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2000/2006 ().