# REGOLAMENTO (CE) N. 56/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2007

recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 15 giorni del gennaio 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari [^2] , in particolare l’articolo 35 *bis* , paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Le domande di titoli di importazione presentate dal 1 o gennaio 2007 al 15 gennaio 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 e notificate alla Commissione entro il 18 gennaio 2007 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto fissare coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di importazione per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 dal 1 o gennaio 2007 al 15 gennaio 2007 e notificate alla Commissione entro il 18 gennaio 2007 sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione di cui all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_341_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

| Numero del contingente | Coefficiente di assegnazione |
| --- | --- |
| 09.4195 | 25,491717 % |
| 09.4182 | 100 % |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2006 ().