# REGOLAMENTO (CE) N. 77/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2007

relativo alla fissazione di una percentuale di accettazione dei contratti sottoscritti per una distillazione facoltativa di vino da tavola

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [^1] , in particolare l'articolo 63 *bis* , paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 63 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa le condizioni d'applicazione del regime di distillazione dei vini di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [^2] . Si tratta di una distillazione sovvenzionata e volontaria intesa a sostenere il mercato vitivinicolo e a facilitare il proseguimento delle forniture al settore dell'alcole per usi commestibili. A tal fine vengono stipulati contratti tra i produttori di vino e i distillatori. Tali contratti andavano notificati dagli Stati membri alla Commissione fino al 15 gennaio 2007.

**(2)** Per la campagna 2006/2007 la distillazione era aperta per il periodo compreso tra il 1 o ottobre e il 23 dicembre. Sulla base dei quantitativi di vino oggetto di contratti di distillazione notificati dagli Stati membri alla Commissione, si constata un superamento dei limiti imposti dalle disponibilità di bilancio e dalla capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili. Occorre quindi fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi notificati per la distillazione.

**(3)** Conformemente all’articolo 63 *bis* , paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, gli Stati membri devono approvare i contratti di distillazione durante un periodo che prende avvio il 30 gennaio. È necessario quindi prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I quantitativi di vino per i quali i contratti sono stati sottoscritti e notificati alla Commissione a norma dell’articolo 63 *bis* , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 fino alla data del 15 gennaio 2007 sono accettati nella misura dell’86,99 %.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^2] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().