# REGOLAMENTO (CE) N. 78/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate dal 1 o al 17 gennaio 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 327/98 per il riso

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione [^3] ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell’allegato IX del medesimo regolamento.

**(2)** Per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98, il primo sottoperiodo è il mese di gennaio.

**(3)** Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98 risulta che, per il/i contingente/i che reca/recano il/i numero/i d’ordine 09.4148, 09.4154, 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166, le domande presentate dal 1 o al 17 gennaio 2007, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

**(4)** Occorre inoltre fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Le domande di titoli di importazione di riso nell’ambito del/dei contingente/i che reca/recano il/i numero/i d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166, di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate dal 1 o al 17 gennaio 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

**2.** I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo sono stabiliti nell’allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^2] [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^3] [GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_037_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

Coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il sottoperiodo del mese di gennaio 2007, quantitativi riportati al sottoperiodo successivo e quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo.

| a) | \| Origine \| Numero d’ordine \| Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2007 \| Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di aprile 2007<br>(in tonnellate) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Stati Uniti d’America \| 09.4127 \| 100 % \| 28 107,000 \|; \| Thailandia \| 09.4128 \| 100 % \| 9 219,519 \|; \| Australie \| 09.4129 \| — \| 1 019,000 \|; \| Altre origini \| 09.4130 \| — \| 1 805,000 \|; \| «—»: : — per questo sottoperiodo non c’è coefficiente di attribuzione; \| \| \| \| |
| --- | --- |

| b) | \| Origine \| Numero d’ordine \| Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2007 \| Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2007<br>(in tonnellate) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Tutti i paesi \| 09.4148 \| 8,206106 % \| — \|; \| «—»: : — per questo sottoperiodo non c’è contingente; \| \| \| \| |
| --- | --- |

| c) | \| Origine \| Numero d’ordine \| Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2007 \| Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2007<br>(in tonnellate) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Thailandia \| 09.4149 \| 100 % \| 41 517,399 \|; \| Australia \| 09.4150 \| 0 % \| 16 000,000 \|; \| Guyana \| 09.4152 \| 0 % \| 11 000,000 \|; \| Stati Uniti d’America \| 09.4153 \| 100 % \| 8 600,000 \|; \| Altre origini \| 09.4154 \| 1,810418 % \| 6 000,000 \| |
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| d) | \| Origine \| Numero d’ordine \| Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2007 \| Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2007<br>(in tonnellate) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Thailandia \| 09.4112 \| 1,537475 % \| — \|; \| Stati Uniti d’America \| 09.4116 \| 100 % \| 2 107,000 \|; \| India \| 09.4117 \| 1,41304 % \| — \|; \| Pakistan \| 09.4118 \| 1,444223 % \| — \|; \| Altre origini \| 09.4119 \| 1,515957 % \| — \|; \| Tutti i paesi \| 09.4166 \| 1,264717 % \| 17 011,000 \|; \| «—»: : — per questo sottoperiodo non c’è contingente. \| \| \| \| |
| --- | --- |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 ().