# REGOLAMENTO (CE) N. 99/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1 o febbraio 2007

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 727/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1 o luglio 2006 al 30 giugno 2007) [^2] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 727/2006 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 2007.

**(2)** L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 727/2006 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 727/2006 per il periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 2007 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

**a)** 6,04342 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 727/2006;

**b)** 33,499412 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 727/2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o febbraio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 ( [GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_328_R_TOC) ).

[^2] [GU L 126 del 13.5.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_126_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 ().
[^2]: .