# REGOLAMENTO (CE) N. 100/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1 o febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 877/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio in ordine alla comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni giorno di mercato per tutta la durata di ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per alcuni prodotti, definiti in base alle caratteristiche commerciali proprie, quali varietà o tipo, categoria, calibro e confezionamento.

**(2)** L'allegato del regolamento (CE) n. 877/2004 della Commissione [^2] contiene un elenco dei mercati rappresentativi in cui viene commercializzata una parte rilevante della produzione nazionale di un determinato prodotto nel corso della campagna di commercializzazione o durante uno dei periodi in cui questa è suddivisa.

**(3)** A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1 o gennaio 2007, occorre stabilire i mercati rappresentativi per tali paesi.

**(4)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 877/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 877/2004 è modificato come segue:

**a)** è aggiunta l'indicazione «Sofia (BG)» nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: «Pomodori», «Melanzane», «Cocomeri», «Meloni», «Albicocche», «Pesche», «Uva da tavola», «Ciliegie», «Cetrioli», «Prugne» e «Peperoni»;

**b)** è aggiunta l'indicazione «Bucarest (RO)» nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: «Pomodori», «Melanzane», «Cocomeri», «Albicocche», «Mele», «Ciliegie», «Cetrioli», «Agli», «Carote», «Prugne», «Peperoni», «Cipolle» e «Fagiolini».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o febbraio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 162 del 30.4.2004, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_162_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 974/2006 ( [GU L 176 del 30.6.2006, pag. 68](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_176_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 974/2006 ().