# REGOLAMENTO (CE) N. 109/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2007

relativo all’autorizzazione del monensin sodico (Coxidin) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni.

**(2)** Una domanda di autorizzazione del preparato, descritto nell’allegato del presente regolamento, è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

**(3)** La domanda riguarda l’autorizzazione della sostanza monensin sodico (Coxidin) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, che va classificata nella categoria degli additivi «coccidiostatici e istomonostatici».

**(4)** L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «Autorità») ritiene nel suo parere del 20 ottobre 2005 che il monensin sodico (Coxidin) non abbia effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente [^2] . L’Autorità ritiene inoltre che il monensin sodico (Coxidin) non presenti altri rischi che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, potrebbero escluderne l’autorizzazione. Secondo il parere, tale prodotto può essere efficacemente usato per prevenire la coccidiosi. Il parere ha anche verificato la relazione sul metodo d’analisi dell’additivo in questione nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’Autorità ha concluso che fosse necessario stabilire limiti massimi di residui (LMR). Essa non ha tuttavia potuto proporre degli LMR perché il richiedente non ha fornito i dati richiesti. Dopo avere ricevuto tali dati, l’Autorità ha adottato il 21 novembre 2006 un parere che proponeva degli LMR provvisori [^3] . Potrà essere necessario rivedere gli LMR fissati nell’allegato del presente regolamento alla luce dei risultati di una futura valutazione, da parte dell’Agenzia europea per i medicinali, della sostanza attiva interessata.

**(5)** La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’uso del preparato, specificato nell’allegato del presente regolamento.

**(6)** Le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La sostanza, specificata in allegato, appartenente alla categoria degli additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzata, come additivo nell’alimentazione animale, alle condizioni fissate in tale allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi su richiesta della Commissione europea relativa al coccidiostatico COXIDIN (monensin sodico), adottato il 20 ottobre 2005, *The EFSA Journal* (2005) 283, pagg. 1-53.

[^3] Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi sui limiti massimi di residui per il monensin sodico destinato a polli e tacchini da ingrasso, adottato il 21 novembre 2006, *The EFSA Journal* (2006) 413, pagg. 1-13. Cfr. anche il parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi sulla sicurezza del COXIDIN (monensin sodico), adottato il 12 luglio 2006, *The EFSA Journal* (2006) 381, pagg. 1-10.

| Coccidiostatici e istomonostatici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1701 | Huvepharma NV Belgium | Monensin sodico<br>Coxidin | **Sostanza attiva:** C 36 H 61 O 11 Na Sale sodico dell’acido monocarbossilico di polietere prodotto dallo *Streptomyces cinnamonnensis* , 28682, LMG S-19095 in forma di polvere. Composizione: monensin A: almeno 90 % monensin A + B: almeno 95 % monensin C: 0,2-0,3 %: monensin A: almeno 90 % — monensin A + B: almeno 95 % — monensin C: 0,2-0,3 %<br>monensin A: almeno 90 %<br>monensin A + B: almeno 95 %<br>monensin C: 0,2-0,3 % | Polli da ingrasso | — | 100 | 125 | 1.: Uso vietato almeno 3 giorni prima della macellazione. | 6.2.2017 | 25 μg di monensin sodico/kg di tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi<br>8 μg di monensin sodico/kg di fegato, reni e tessuto muscolare pesati umidi |
| Tacchini | 16 settimane | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] Informazioni dettagliate sui metodi d’analisi si trovano nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/

[^1]: Informazioni dettagliate sui metodi d’analisi si trovano nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
[^2]: Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi su richiesta della Commissione europea relativa al coccidiostatico COXIDIN (monensin sodico), adottato il 20 ottobre 2005, The EFSA Journal (2005) 283, pagg. 1-53.
[^3]: Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi sui limiti massimi di residui per il monensin sodico destinato a polli e tacchini da ingrasso, adottato il 21 novembre 2006, The EFSA Journal (2006) 413, pagg. 1-13. Cfr. anche il parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi sulla sicurezza del COXIDIN (monensin sodico), adottato il 12 luglio 2006, The EFSA Journal (2006) 381, pagg. 1-10.