# REGOLAMENTO (CE) N. 110/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2007

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 704/2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 704/2006 della Commissione, dell’8 maggio 2006, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2006 al 30 giugno 2007) [^2] , in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 704/2006 ha fissato a 53 000 tonnellate il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione in base ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 oppure 0206 29 91 , importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1 o maggio 2005 e il 30 aprile 2006. Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, occorre fissare la percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 704/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata nel mese di gennaio 2007 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 704/2006 è soddisfatta a concorrenza del 4,743334 % dei diritti d'importazioni richiesti.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 ( [GU L 328 del 31.10.2004, pag. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_328_R_TOC) ).

[^2] [GU L 122 del 9.5.2006, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_122_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 ().
[^2]: .