# REGOLAMENTO (CE) N. 116/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [^1] , in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [^2] , in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione [^3] ha dimostrato la necessità di precisare la formulazione dell'articolo 34 *bis* di detto regolamento per quanto concerne le condizioni di ammissibilità agli aiuti previsti in tale articolo e di fissare i termini di pagamento di tali aiuti.

**(2)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 34 *bis* del regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue:

| 1) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento, i foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché:<br>a)<br>rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento;<br>b)<br>escano dall’impresa di trasformazione nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento;<br>c)<br>siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006;<br>d)<br>siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.»; | a) | rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento; | b) | escano dall’impresa di trasformazione nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento; | c) | siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006; | d) | siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.»; |
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| a) | rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | escano dall’impresa di trasformazione nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | è aggiunto il seguente paragrafo 3:<br>«3. Fatto salvo il periodo di novanta giorni previsto per la verifica del diritto all'aiuto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, gli aiuti a cui i beneficiari possono aspirare sono versati alle condizioni seguenti:<br>a)<br>l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 è versato alle imprese di trasformazione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dalla decisione di pagamento dell'organismo pagatore;<br>b)<br>l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato entro i termini previsti all'articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.» | a) | l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 è versato alle imprese di trasformazione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dalla decisione di pagamento dell'organismo pagatore; | b) | l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato entro i termini previsti all'articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.» |
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| a) | l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 è versato alle imprese di trasformazione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dalla decisione di pagamento dell'organismo pagatore; |  |  |  |  |
| b) | l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato entro i termini previsti all'articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.» |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 456/2006 ( [GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_082_R_TOC) ).

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^3] [GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_061_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 456/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ().