# REGOLAMENTO (CE) N. 121/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 [^2] , prevede che siano indette gare parziali.

**(2)** Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade l'8 febbraio 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la gara parziale che scade l'8 febbraio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 27,796 EUR/100 kg.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione ( [GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_294_R_TOC) ).

[^2] [GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_175_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione ().
[^2]: .