# REGOLAMENTO (CE) N. 142/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1610/2006 recante deroga alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 327/98 e (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda determinati titoli d'importazione rilasciati per la quota del mese di luglio 2006 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nell'ambito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [^1] , in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^2] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/2006 della Commissione [^3] , la validità dei titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato rilasciati per la quota di luglio 2006 di alcuni contingenti d'importazione aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso [^4] , su richiesta degli operatori interessati è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006. In alcuni casi l'utilizzazione di questi titoli è stata inoltre facilitata per quanto riguarda l'origine ed il codice NC del riso importato.

**(2)** Nonostante le disposizioni in questione, alcuni titoli d'importazione non hanno potuto essere utilizzati nel corso del loro periodo di validità a causa delle perturbazioni nei flussi d'importazione di riso nella Comunità, dovute essenzialmente alla presenza sul mercato americano di riso contaminato da riso geneticamente modificato e ai rischi di blocco delle importazioni che ne derivavano. Tenuto conto di queste particolari circostanze, occorre dare la possibilità agli Stati membri di derogare al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^5] , e di svincolare, caso per caso, la cauzione costituita dagli operatori, se sono soddisfatte alcune condizioni.

**(3)** Occorre anche permettere agli Stati membri di restituire agli operatori interessati i titoli di esportazione presentati a sostegno della domanda di titolo d'importazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1610/2006.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1610/2006 è modificato come segue:

| 1) | è inserito il seguente articolo 2 *bis* :<br>«Articolo 2 bis<br>1. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, gli Stati membri possono svincolare, sulla base di un'analisi caso per caso, la cauzione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, relativa ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento che non sono stati utilizzati prima della fine del loro periodo di validità, a condizione che:<br>a)<br>il titolare del titolo d'importazione restituisca alle autorità competenti i titoli d'importazione non utilizzati e chieda lo svincolo della cauzione afferente;<br>b)<br>le autorità competenti degli Stati membri dispongano di elementi sufficienti che permettano loro di stabilire che l'importatore di cui trattasi ha agito in buona fede ed ha fatto ricorso a tutti i mezzi ragionevolmente disponibili al fine di utilizzare i titoli d'importazione nel corso del loro periodo di validità.<br>2. L'originale del titolo di esportazione, che accompagnava la domanda di titolo d'importazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98, è restituito al titolare del titolo d'importazione la cui cauzione è stata svincolata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.»; | a) | il titolare del titolo d'importazione restituisca alle autorità competenti i titoli d'importazione non utilizzati e chieda lo svincolo della cauzione afferente; | b) | le autorità competenti degli Stati membri dispongano di elementi sufficienti che permettano loro di stabilire che l'importatore di cui trattasi ha agito in buona fede ed ha fatto ricorso a tutti i mezzi ragionevolmente disponibili al fine di utilizzare i titoli d'importazione nel corso del loro periodo di validità. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | il titolare del titolo d'importazione restituisca alle autorità competenti i titoli d'importazione non utilizzati e chieda lo svincolo della cauzione afferente; |  |  |  |  |
| b) | le autorità competenti degli Stati membri dispongano di elementi sufficienti che permettano loro di stabilire che l'importatore di cui trattasi ha agito in buona fede ed ha fatto ricorso a tutti i mezzi ragionevolmente disponibili al fine di utilizzare i titoli d'importazione nel corso del loro periodo di validità. |  |  |  |  |

2) all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo 2007, per via elettronica, il numero del titolo o dei titoli d'importazione non utilizzati, la cui cauzione è stata svincolata in conformità all'articolo 2 *bis* , nonché i quantitativi (tonnellate) dei prodotti di cui trattasi, distinti per codice della nomenclatura combinata (codici NC).»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^3] [GU L 299 del 28.10.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_299_R_TOC) .

[^4] [GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_037_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^5] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 ().
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 ().
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ().