# REGOLAMENTO (CE) N. 164/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^2] , in particolare l'articolo 44, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero [^3] , tuttora applicabile per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B nonché, se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 febbraio 2007 per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

**(2)** Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, in base alla constatazione della perdita complessiva stimata a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, occorre fissare per il contributo di base una percentuale pari a 1,0022 %, in applicazione del paragrafo 3 del medesimo articolo.

**(3)** La perdita complessiva constatata in base ai dati noti e in applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base. Per la campagna 2005/2006 non occorre pertanto fissare né l'importo del contributo B né il coefficiente per la determinazione del contributo complementare.

**(4)** Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005/2006 sono fissati a:

**a)** 6,333 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

**b)** 2,810 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

**c)** 6,333 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

[^2] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^3] [GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_050_R_TOC) . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 ( [GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 ().
[^3]: . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 ().