# REGOLAMENTO (CE) N. 172/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2007

recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, primo comma, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** La Commissione ha condotto uno studio sull’applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004. Tale studio ha individuato i valori massimi di concentrazione, ai fini della parte 2 dell’allegato V del medesimo regolamento, oltre i quali non si può escludere la possibilità di rischi per la salute umana e per l’ambiente.

**(2)** Il limite di concentrazione per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) è espresso in unità equivalenti di tossicità (TEQ), sulla base dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1998. I dati disponibili sui bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.

**(3)** Esaclorocicloesano (HCH) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. Un’analisi esaustiva di tali isomeri sarebbe sproporzionata, in quanto solo gli HCH alfa, beta e gamma sono importanti sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione dovrebbe pertanto riferirsi solo a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l’analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono le più idonee a garantire un elevato livello di protezione.

**(5)** È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 850/2004.

**(6)** Il comitato istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato come stabilito nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2007. *Per il Consiglio* *La presidente* A. SCHAVAN

[^1] [GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_229_R_TOC) .

L’allegato V, parte 2, del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal seguente:

«Parte 2 Rifiuti e operazioni cui si applica l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b) Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE . Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV [^1] Operazione 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI Aldrin: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endrin: 5 000 mg/kg; Eptacloro: 5 000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Toxafene: 5 000 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB) [^3] : 50 mg/kg; DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]: 5 000 mg/kg; Clordecone: 5 000 mg/kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) [^6] 5 mg/kg; Somma di HCH alfa, beta e gamma: 5 000 mg/kg; Esabromobifenile: 5 000 mg/kg Soltanto stoccaggio permanente: — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde, — miniere di sale, o — discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 1903 della decisione 2000/532/CE) purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio [^4] e della decisione 2003/33/CE del Consiglio [^5] e purché si sia dimostrato che l’operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale 10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19 ) 10 01 14 * [^2] Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose 10 01 16 * Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose 10 02 Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio 10 02 07 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 03 Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio 10 03 04 * Scorie della produzione primaria 10 03 08 * Scorie saline della produzione secondaria 10 03 09 * Scorie nere della produzione secondaria 10 03 19 * Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 03 21 * Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 10 03 29 * Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo 10 04 01 * Scorie della produzione primaria e secondaria 10 04 02 * Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 04 04 * Polveri dai gas di combustione 10 04 05 * Altre polveri e particolato 10 04 06 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 05 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco 10 05 03 * Polveri dei gas di combustione 10 05 05 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 Rifiuti della metallurgia termica del rame 10 06 03 * Polveri dei gas di combustione 10 06 06 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 08 Rifiuti della metallurgia termica di altri metalli non ferrosi 10 08 08 * Scorie saline della produzione primaria e secondaria 10 08 15 * Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 09 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi 10 09 09 * Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO 16 11 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari 16 11 01 * Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche contenenti sostanze pericolose 16 11 03 * Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 01 06 * Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17 05 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e fanghi di dragaggio 17 05 03 * Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 17 09 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 17 09 02 * Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 17 09 03 * Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, PREPARAZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO FUORI SITO E ALL’USO INDUSTRIALE 19 01 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19 01 07 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 19 01 11 * Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 19 01 13 * Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 19 01 15 * Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 19 04 02 * Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi 19 04 03 * Fase solida non vetrificata

Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi ( [GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_226_R_TOC) ). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio ( [GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_203_R_TOC) ).» »

[^1] I limiti si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

[^2] I rifiuti contrassegnati da un asterisco * vanno considerati pericolosi e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva.

[^3] Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.

[^4] Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ( [GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_182_R_TOC) ). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

[^5] Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE ( [GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_011_R_TOC) ).

[^6] Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

| PCDF |  |
| --- | --- |
| 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDF | 0,0001 |

[^1]: I limiti si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.
[^2]: I rifiuti contrassegnati da un asterisco * vanno considerati pericolosi e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva.
[^3]: Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.
[^4]: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
[^5]: Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE ().
[^6]: Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito: