# REGOLAMENTO (CE) N. 184/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

concernente l’autorizzazione del potassio diformiato (Formi LHS) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l’alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione e stabilisce per quali motivi e secondo quali procedure vengono rilasciate tali autorizzazioni.

**(2)** Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato è stata presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

**(3)** La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato potassio diformiato (Formi LHS) come additivo per mangimi per i suinetti (slattati) e per i suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

**(4)** Il metodo di analisi descritto nella domanda di autorizzazione, secondo quanto prescritto dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003, riguarda la determinazione della sostanza attiva dell’additivo nel mangime. Il metodo di analisi di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [^2] .

**(5)** Secondo le conclusioni contenute nel parere espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») il 14 febbraio 2006 [^3] , la sicurezza dell’additivo per il consumatore, l’utilizzatore e l’ambiente è già stata appurata e non muterà a seguito dell’impiego proposto. L’Autorità conclude inoltre che l’impiego del preparato non ha effetti negativi su questa ulteriore categoria di animali e che il suo impiego può migliorare i parametri zootecnici (incremento di peso medio giornaliero, efficienza di utilizzo del mangime) per i suinetti (slattati) e per i suini da ingrasso. Essa ritiene che il piano per il monitoraggio post-commercializzazione presentato dal richiedente sia adeguato. L’Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori. Il parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(6)** La valutazione del preparato mostra che le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l’uso del preparato dovrebbe essere autorizzato secondo quanto precisato nell’allegato del presente regolamento.

**(7)** È quindi opportuno abrogare l’articolo 1 regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all’autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi [^4] , il quale aveva autorizzato tale impiego in base alle disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(8)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell’allegato.

## **Articolo 2**

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1810/2005 è soppresso.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_165_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_191_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^3] Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto «Formi LHS» come additivo per mangimi per i suinetti svezzati e per i suini da ingrasso in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 14 febbraio 2006. The EFSA Journal (2006) 325, pagg. 1-16.

[^4] [GU L 291 del 5.11.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_291_R_TOC) .

| mg/kg di alimento completo con tasso di umidità del 12 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoria dell’additivo zootecnico. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento: incremento di peso o efficienza di utilizzo del mangime)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4d800 | BASF Aktiengesellschaft | Potassio diformiato<br>(Formi LHS) | **Composizione dell’additivo**<br>Potassio diformiato: min. 98 %<br>Silicato: max. 1,5 %<br>Acqua: max. 0,5 %<br>**Sostanza attiva**<br>Potassio diformiato, solido n. CAS 20642-05-1<br>**Metodo analitico** [^1] :<br>Cromatografia ionica con rivelatore di conduttività | Suinetti (slattati) |  | 6 000 | 18 000 | Da impiegare fino a ca. 35 kg.<br>La miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i seguenti livelli massimi negli alimenti completi: 18 000 mg per kg di alimento completo.<br>L’additivo va incluso in mangimi composti in forma di premiscela.<br>Questo prodotto può provocare il pericolo di seri danni all’occhio. È necessario adottare misure per la protezione dei lavoratori | 21.3.2017 |
|  |  |  |  | Suini da ingrasso |  | 6 000 | 12 000 | La miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i seguenti livelli massimi negli alimenti completi: 12 000 mg per kg di alimento completo.<br>L’additivo va incluso in mangimi composti in forma di premiscela.<br>Questo prodotto può provocare il pericolo di seri danni all’occhio. È necessario adottare misure per la protezione dei lavoratori | 21.3.2017 |

[^1] Informazioni dettagliate sul metodo analitico possono essere consultate nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/.

[^1]: Informazioni dettagliate sul metodo analitico possono essere consultate nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/.
[^2]: ; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ().
[^3]: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto «Formi LHS» come additivo per mangimi per i suinetti svezzati e per i suini da ingrasso in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 14 febbraio 2006. The EFSA Journal (2006) 325, pagg. 1-16.
[^4]: .