# REGOLAMENTO (CE) N. 206/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 [^1] , in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione [^2] apre un contingente per l'importazione di alcuni prodotti nel settore delle carni bovine originari degli Stati ACP, su base pluriennale, per i periodi dal 1 o gennaio al 31 dicembre. I prodotti ammissibili all'importazione nel quadro di tale contingente sono elencati nell'allegato I del suddetto regolamento.

**(2)** Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^3] , il richiedente di un titolo di importazione non può presentare più di una domanda per lo stesso numero d'ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingentale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [^4] , fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importazione devono essere richiesti per prodotti corrispondenti a un'unica sottovoce della nomenclatura combinata o a uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del suddetto regolamento. Tenuto conto della gamma di prodotti che possono essere importati ai sensi del regolamento (CE) n. 2247/2003, è opportuno che i richiedenti siano autorizzati, per uno stesso numero d'ordine di contingente, a suddividere la propria domanda unica per codice NC o per gruppo di codici NC.

**(3)** A fini statistici, i titoli rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 2247/2003 devono specificare i quantitativi corrispondenti per codice NC o per gruppo di codici NC.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 2247/2003 deve essere dunque modificato di conseguenza.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è così modificato:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d'ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC di cui all'allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, devono essere specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.»

2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_348_R_TOC) .

[^2] [GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_333_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ( [GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_408_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_047_R_TOC) ).

[^3] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^4] [GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_143_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (; rettifica nella ).
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.