# REGOLAMENTO (CE) N. 224/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1 o marzo 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1216/2003 per quanto riguarda le attività economiche comprese nell'indice del costo del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro [^1] , in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

**(1)** Una serie di statistiche, di cui gli indici del costo del lavoro costituiscono una componente essenziale, risulta utile per monitorare le evoluzioni dei salari e le pressioni inflazionistiche provenienti dal mercato del lavoro.

**(2)** L'ambito dell'indice del costo del lavoro andrebbe esteso alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1. Tale estensione significa che saranno inclusi i servizi non destinabili alla vendita, che rappresentano la maggior parte di queste sezioni e possono avere dinamiche diverse rispetto ai servizi destinabili alla vendita.

**(3)** Gli studi di fattibilità effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 450/2003 dimostrano che è possibile estendere l'indice del costo del lavoro alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 e che le attività e i costi richiesti da tale estensione sono proporzionali all'importanza dei risultati e dei benefici.

**(4)** Gli studi di fattibilità indicano inoltre che un calendario di attuazione flessibile ridurrà i costi per gli Stati membri che non rilevano ancora i dati di base o non calcolano gli indici oggetto di questa estensione.

**(5)** I metodi di destagionalizzazione producono risultati statisticamente affidabili solo se la serie temporale è sufficientemente lunga. Le serie destagionalizzate andrebbero prodotte e trasmesse per la prima volta quando saranno disponibili quattro anni di dati.

**(6)** L'anno di riferimento dell'indice è quello in cui la media dell'indice è fissata a 100. Il 2000 è il primo anno di riferimento dell'indice, stabilito dal regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro [^2] . È possibile che gli indici relativi alle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 non siano disponibili per il 2000; occorre quindi definire un altro anno di riferimento per l'indice.

**(7)** Il regolamento (CE) n. 1216/2003 va pertanto modificato di conseguenza.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:

1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Copertura delle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 1. Per quanto riguarda gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 2, i dati per l'indice del costo del lavoro relativo alle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2007 e per tutti i trimestri successivi. 2. Per quanto riguarda i seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia e Svezia, i dati sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2009 e per tutti i trimestri successivi. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le serie destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono prodotte e trasmesse non appena saranno disponibili serie comprendenti quattro anni di dati.»;

2) l'allegato III è soppresso;

| 3) | «6): Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle sezioni L, M, N e O della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a un livello che si avvicina alla media annuale delle sezioni da C a K della NACE.». | «6) | Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle sezioni L, M, N e O della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a un livello che si avvicina alla media annuale delle sezioni da C a K della NACE.». |
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| «6) | Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle sezioni L, M, N e O della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a un livello che si avvicina alla media annuale delle sezioni da C a K della NACE.». |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o marzo 2007. *Per la Commissione* Joaquín ALMUNIA *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_069_R_TOC) .

[^2] [GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_169_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .