# REGOLAMENTO (CE) n. 244/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2007

riguardante l’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per l’alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l’alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione e stabilisce per quali motivi e secondo quali procedure vengono rilasciate tali autorizzazioni.

**(2)** È stata presentata una domanda di autorizzazione per la L-istidina monocloridrato monoidrato come aminoacido.

**(3)** La domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, come domanda ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali [^2] . Dal 18 ottobre 2004 gli aminoacidi, i loro sali e analoghi rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda va dunque considerata come una domanda ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Per soddisfare le condizioni stabilite nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a sostegno della domanda sono state presentate ulteriori informazioni.

**(5)** La domanda riguarda l’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per l’alimentazione dei salmonidi, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

**(6)** Nei pareri adottati il 2 marzo 2005 [^3] e il 18 ottobre 2006 [^4] l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che la L-istidina monocloridrato monoidrato non è nociva per la salute degli animali, la salute dell’uomo o l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che la L-istidina monocloridrato monoidrato non comporta nessun altro rischio che, secondo l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l’autorizzazione. Stando al parere, il preparato in questione è un aminoacido essenziale anche per i pesci, che ha dimostrato di prevenire le cataratte nei salmonidi in condizioni normali di allevamento. L’Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori e non ritiene che occorrano specifici provvedimenti per il monitoraggio post-commercializzazione. La relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi è stata presentata all’Autorità dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato mostra che le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l’uso del preparato dovrebbe essere autorizzato secondo quanto precisato nell’allegato del presente regolamento.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.*

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_213_R_TOC) . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione ( [GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_379_R_TOC) ).

[^3] Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e la biodisponibilità del prodotto L-istidina monocloridrato monoidrato per i salmonidi, adottato il 2 marzo 2005, *The EFSA Journal* (2005) 195, pagg. 1-10.

[^4] Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 riguardante l'utilizzo della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati ai salmonidi, adottato il 18 ottobre 2006, *The EFSA Journal* (2006) 407, pagg. 1-5.

| Contenuto massimo in mg/kg di mangime completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi** . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3c3.5.1 | — | L-istidina monocloridrato monoidrato | **Caratterizzazione dell’additivo**<br>L-istidina monocloridrato monoidrato 98 %<br>ottenuta da *Escherichia coli* (ATCC-9637)<br>C 3 H 3 N 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COOH·HCl·H 2 O<br>**Metodo analitico**<br>Metodo comunitario per la determinazione degli aminoacidi [direttiva 98/64/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/393/CEE [^1] ]. | Salmonidi | — | — | — | — | 2.4.2017 |

[^1] [GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_257_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione ().
[^3]: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e la biodisponibilità del prodotto L-istidina monocloridrato monoidrato per i salmonidi, adottato il 2 marzo 2005, The EFSA Journal (2005) 195, pagg. 1-10.
[^4]: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 riguardante l'utilizzo della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati ai salmonidi, adottato il 18 ottobre 2006, The EFSA Journal (2006) 407, pagg. 1-5.