# REGOLAMENTO (CE) N. 249/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui [^2] , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** Il contingente tariffario del gruppo 1 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione [^3] , recante il numero d’ordine 09.4410 e relativo ai codici NC 0207 14 10 , 0207 14 50 e 0207 14 70 (pezzi di pollo congelati) è assegnato specificamente al Brasile.

**(2)** L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile concluso nell’ambito dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, approvato con la decisione 2006/963/CE del Consiglio [^4] , prevede un contingente tariffario annuale per l’importazione di carni di pollame di 2 332 tonnellate per alcuni pezzi di pollo congelati (codici NC 0207 14 10 , 0207 14 50 e 0207 14 70 ) a un tasso dello 0 %.

**(3)** È opportuno aggiungere tale quantitativo al contingente del gruppo numero 1.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1431/94.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( [GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_119_R_TOC) ).

[^2] [GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_091_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione ( [GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_221_R_TOC) ).

[^3] [GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_156_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 ( [GU L 407 del 30.12.2006, pag. 150](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_407_R_TOC) ).

[^4] [GU L 397 del 30.12.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_397_R_TOC) .

«ALLEGATO I Tasso di riduzione del dazio doganale fissato al 100 % Pollo Paese Numero del gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui in t Brasile 1 09.4410 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 9 432 Thailandia 2 09.4411 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 5 100 Altri 3 09.4412 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 3 300 Tacchino Paese Numero del gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui in t Brasile 4 09.4420 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 1 800 Altri 5 09.4421 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 700 Erga omnes 6 09.4422 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 2 485 »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 ().
[^4]: .