# REGOLAMENTO (CE) N. 253/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2007

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 23 febbraio 2007, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 181/2007 della Commissione [^2] .

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 181/2007 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 181/2007 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione ( [GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_294_R_TOC) ).

[^2] [GU L 55 del 23.2.2007, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_055_R_TOC) .

| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 99 10 | Zucchero bianco | 21,79 | 21,79 |

[^1] I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.

[^1]: I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.
[^2]: .