# REGOLAMENTO (CE) N. 276/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione [^2] e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione [^3] , le restituzioni all’esportazione non sono concesse per determinate destinazioni.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 61/2007 della Commissione, del 25 gennaio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^4] , ha escluso, a partire dal 26 gennaio 2007, il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia e le isole Færøer dal beneficio di una restituzione, includendo tali territori nell’elenco delle zone L 20 e L 40 fra le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all’esportazione. Le medesime destinazioni devono essere pertanto escluse dalle restituzioni all’esportazione fissate mediante gara dai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

**(3)** Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Liechtenstein, comuni di Livigno e Campione d’Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»

## **Articolo 2**

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione , in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Liechtenstein, comuni di Livigno e Campione d’Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 ( [GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_041_R_TOC) ).

[^3] [GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 ( [GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_380_R_TOC) ).

[^4] [GU L 19 del 26.1.2007, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_019_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 ().
[^4]: .