# REGOLAMENTO (CE) N. 296/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2007

recante misure transitorie nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre in Bulgaria e in Romania

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre [^1] , prevede un aiuto alla trasformazione delle paglie di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre. Tale aiuto è concesso al primo trasformatore riconosciuto.

**(2)** Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre [^2] , l’aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa destinate alla trasformazione di fibre è concesso unicamente per le fibre ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi per le quali è stata presentata una domanda unica di aiuto ai sensi della parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione [^3] per la campagna di commercializzazione considerata.

**(3)** Di conseguenza, in Bulgaria e in Romania (di seguito «i nuovi Stati membri produttori»), le fibre di lino o di canapa ottenute a partire da paglie prodotte prima della campagna 2007/2008 non soddisfano le condizioni di ammissibilità all’aiuto. Occorre pertanto adottare misure transitorie per permettere l’applicazione della disposizione ai trasformatori di questi Stati membri.

**(4)** Tali misure devono includere disposizioni di controllo appropriate per garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001. Occorre pertanto disporre che i primi trasformatori riconosciuti nei nuovi Stati membri produttori, nonché i primi trasformatori a cui l’autorità competente non ha ancora concesso il riconoscimento benché ne abbiano fatto domanda, comunichino agli organismi di controllo nazionali le scorte di paglie e di fibre di lino e di canapa in loro possesso prima dell’inizio della campagna 2007/2008. È inoltre opportuno prevedere le verifiche che gli organismi di controllo dovranno effettuare ed accertarsi che sia istituito un sistema di sanzioni.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** In Bulgaria e in Romania i primi trasformatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 ed i primi trasformatori che abbiano presentato una richiesta di riconoscimento non ancora concesso dall’autorità competente comunicano all’autorità competente, entro il 31 luglio 2007, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa in loro possesso al 30 giugno 2007.

**2.** Le autorità competenti dei nuovi Stati membri produttori verificano sul posto l’esattezza delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 almeno presso il 50 % dei primi trasformatori di cui al paragrafo 1.

**3.** I nuovi Stati membri produttori stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di assenza di comunicazioni o di comunicazioni tardive, incomplete o false. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

**4.** I nuovi Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, la ricapitolazione delle quantità di scorte dei prodotti di cui al paragrafo 1 al 30 giugno 2007, se del caso adeguate a seguito delle verifiche di cui al paragrafo 2, nonché la ricapitolazione delle sanzioni applicate ai sensi del paragrafo 3.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_193_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 ( [GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_175_R_TOC) ).

[^2] [GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_035_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) ).

[^3] [GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_141_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 81](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 ().