# REGOLAMENTO (CE) N. 321/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al punto 4 dell'allegato del regolamento della Commissione (CEE) n. 396/92 [^2] alcuni veicoli con una benna rinforzata, ribaltabile idraulicamente, sono stati classificati nella nomenclatura combinata con il codice NC 8704 31 91 . Secondo lo stesso punto la flessibilità e la complessità della costruzione della benna ribaltabile non permettono di considerare l'articolo come un autocarro a cassone del codice NC 8704 10 .

**(2)** Nella sentenza pronunciata nella causa C-396/02 [^3] la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che il fatto che un veicolo munito di cassone sia provvisto di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso, non osta alla sua classificazione quale autocarro «dumper» ai sensi della sottovoce 8704 10 della nomenclatura combinata.

**(3)** Dato che la misura di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 396/92 non è conforme alla summenzionata sentenza della Corte, che dichiara non corretto il punto 4, questa deve essere modificata nella parte in cui classifica i veicoli ribaltabili idraulicamente nel codice NC 8704 31 . Pertanto risulta corretto abrogare il punto 4 e revocarlo dalla data del 10 marzo 1992.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il punto 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 396/92 è abrogato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Si applica a decorrere dal 10 marzo 1992.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 ( [GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_056_R_TOC) ).

[^2] [GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_044_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 705/2005 ( [GU L 118 del 5.5.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_118_R_TOC) ).

[^3] Sentenza del 16 settembre 2004, causa C-396/02, DFDS, Racc. 2004, pag. I-8439.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 705/2005 ().
[^3]: Sentenza del 16 settembre 2004, causa C-396/02, DFDS, Racc. 2004, pag. I-8439.