# REGOLAMENTO (CE) N. 323/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2007

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Come indicato nell’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, le operazioni elencate nella parte 2 dell’allegato medesimo possono, in alcuni casi, richiedere anche operazioni di pretrattamento. Per questo motivo è necessario modificare di conseguenza la parte 2 dell’allegato V.

**(2)** Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [^2] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007. *Per la Commissione* Stavros DIMAS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_229_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio ( [GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_055_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_194_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

Nel regolamento (CE) n. 850/2004, allegato V, parte 2, dopo la prima frase è aggiunto il seguente paragrafo:

«È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell’allegato, a condizione che la sostanza elencata nell’allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell’allegato.»

[^1]: ; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().