# REGOLAMENTO (CE) N. 334/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea [^1] , in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, i prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti nell’annesso 16 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (di seguito «convenzione di Chicago»), nelle versioni del marzo 2002 per il volume I e del novembre 1999 per il volume II, fatte salve le appendici.

**(2)** La convenzione di Chicago e i relativi annessi sono stati modificati successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 1592/2002.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1592/2002 va pertanto modificato conformemente alla procedura fissata dall’articolo 53, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal testo:

«1. I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti dall’emendamento 8 del volume I e dall’emendamento 5 del volume II dell’annesso 16 della convenzione di Chicago nella versione del 24 novembre 2005, fatte salve le appendici dell’annesso 16.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_240_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ( [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ().