# REGOLAMENTO (CE) N. 335/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea [^1] , in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1592/2002 è aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione di Chicago, garantendo un’applicazione comune e uniforme delle disposizioni di detta convenzione.

**(2)** Le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione [^2] .

**(3)** L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che è previsto il rilascio di certificati per prodotti, parti e pertinenze, come specificato all’allegato (parte 21).

**(4)** L’appendice VI dell’allegato (parte 21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 presenta il modello AESA 45 da utilizzare per il rilascio dei certificati acustici.

**(5)** Il volume I dell’allegato 16 alla convenzione di Chicago è stato modificato il 23 febbraio 2005 per quanto riguarda le norme e gli orientamenti per la gestione della documentazione relativa ai certificati acustici.

**(6)** È necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 per adeguarne l’allegato al volume I modificato dell’allegato 16.

**(7)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento su basano sul parere espresso dall’Agenzia in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

**(9)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1) Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 1, punto ii), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

2) Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 2, punto i), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

3) L’appendice VI è sostituita dall’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_240_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ( [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) ).

[^2] [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 ( [GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_122_R_TOC) ).

Appendice VI — il modello AESA 45 «Certificato acustico» dell’allegato (parte 21) è sostituito dal seguente:

Ad uso dello Stato di registrazione 1. Stato di registrazione 2. CERTIFICATO ACUSTICO 3. Documento n.: 4. Nazionalità e contrassegni di registrazione: 5. Fabbricante e designazione dell’aeromobile a cura del fabbricante: 6. Numero di serie dell’aeromobile: 7. Motore: 8. Elica: (*) 9. Massa massima al decollo (kg): 10. Massa massima all’atterraggio (kg): (*) 11. Norma di certificazione acustica: 12. Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l’osservanza delle norme di certificazione acustica: 13. Livello di rumore laterale/a potenza piena (*): 14. Rumorosità in atterraggio (*): 15. Rumorosità in parata aerea (*): 16. Rumorosità in sorvolo (*): 17. Rumorosità al decollo (*): Annotazioni 18. Il presente certificato acustico è rilasciato ai sensi dell’allegato 16, volume I, della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944, e del regolamento (CE) n. 1592/2002, articolo 6, in relazione all’aeromobile summenzionato, che si considera rispondente alla norma acustica di cui sopra, se mantenuto e impiegato in conformità ai requisiti e ai limiti operativi applicabili. 19. Data del rilascio 20. Firma Modello AESA 45 (*) Queste caselle possono essere omesse in base alla norma sulla certificazione acustica.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 ().