# REGOLAMENTO (CE) N. 342/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, l’elenco dei centri di intervento per la presa in consegna del risone è determinato dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri. Tale elenco figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento [^2] . In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1 o gennaio 2007, risulta necessario determinare i centri di intervento per questi nuovi Stati membri ed includerli nell’elenco sopra menzionato.

**(2)** L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 limita a 75 000 tonnellate i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento nell’insieme della Comunità. Al fine di ripartire equamente il suddetto quantitativo, il regolamento (CE) n. 489/2005 ha fissato quantitativi per Stato membro produttore, tenendo conto delle superfici di base nazionali fissate dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [^3] , nonché delle rese medie di cui all’allegato VII del medesimo regolamento. In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, è opportuno rivedere questa ripartizione fra gli Stati membri produttori, applicando gli stessi criteri di ripartizione utilizzati al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 489/2005, ma prendendo in considerazione le superfici di base della Bulgaria e della Romania.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 489/2005.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 489/2005 è modificato come segue:

1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^2] [GU L 81 del 30.3.2005, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_081_R_TOC) .

[^3] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:

«7. Bulgaria Regioni Centri di intervento Пазарджишка област Пазарджик Пловдивска област Пловдив Старозагорска област Стара Загора 8. Romania Regioni Centri di intervento Ialomita Slobozia»

«ALLEGATO V Quota n. 1 di cui all’articolo 5 Stato membro Quota n. 1 Bulgaria 584 t Grecia 4 636 t Spagna 20 320 t Francia 4 148 t Italia 40 432 t Ungheria 305 t Portogallo 4 549 t Romania 26 t»

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ().