# REGOLAMENTO (CE) N. 463/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [^2] , in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione [^3] . Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 449/2007 della Commissione [^4] .

**(2)** I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^2] [GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 ( [GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_414_R_TOC) ).

[^3] [GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_179_R_TOC) .

[^4] [GU L 107 del 25.4.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_107_R_TOC) .

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 27 aprile 2007

| Codice NC | Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto | Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1701 11 10 [^1] | 18,87 | 6,87 |
| 1701 11 90 [^1] | 18,87 | 12,74 |
| 1701 12 10 [^1] | 18,87 | 6,68 |
| 1701 12 90 [^1] | 18,87 | 12,22 |
| 1701 91 00 [^2] | 22,44 | 14,70 |
| 1701 99 10 [^2] | 22,44 | 9,49 |
| 1701 99 90 [^2] | 22,44 | 9,49 |
| 1702 90 99 [^3] | 0,22 | 0,42 |

[^1] Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio ( [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) ).

[^2] Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

[^3] Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

[^1]: Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio ().
[^2]: Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
[^3]: Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
[^4]: .