# REGOLAMENTO (CE) N. 487/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione [^2] , i titoli d’importazione sono validi unicamente per il codice di prodotto ivi indicato. Le importazioni nell’ambito di contingenti possono incontrare difficoltà qualora l’applicazione di coefficienti di assegnazione riduca i quantitativi per ciascun codice di prodotto per il quale sono stati richiesti titoli. Per agevolare gli scambi e ottimizzare l’uso dei contingenti d’importazione è opportuno estendere la validità dei titoli d’importazione ad altri codici di prodotti che rientrano nell’ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che essi vengano assoggettati a un dazio all’importazione equivalente. Poiché con le attuali disposizioni alcuni quantitativi di titoli d’importazione rilasciati nel gennaio 2007 potrebbero rimanere inutilizzati, è opportuno prevedere un’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

**(2)** L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [^3] , approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione [^4] (di seguito «l’accordo con la Svizzera»), include l’apertura di contingenti e la riduzione dei dazi doganali su taluni prodotti lattiero-caseari originari della Svizzera. Nell’allegato 3 del suddetto accordo, riguardante le concessioni relative ai formaggi, il punto 1 prevede la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi a partire dal 1 o giugno 2007, al termine di un processo di transizione di cinque anni.

**(3)** L’obiettivo dell’accordo con la Svizzera è di rafforzare i rapporti di libero scambio fra le parti tramite la progressiva eliminazione delle barriere che ostacolano una quota sostanziale dei loro scambi. A decorrere dal 1 o giugno 2007, gli scambi bilaterali di formaggi non saranno più soggetti a contingenti. Per questo motivo, e poiché gli scambi di formaggi tra la Comunità e la Svizzera riguardano quantitativi considerevoli e rappresentano un elevato valore commerciale, è opportuno ridurre in misura sostanziale la cauzione relativa ai titoli d’importazione per i formaggi originari della Svizzera.

**(4)** A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^5] , i codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 sono stati soppressi. L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 è divenuto pertanto privo di oggetto e deve essere a sua volta soppresso.

**(5)** L’allegato II dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo [^6] , approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio [^7] , prevede l’apertura di un contingente tariffario annuo per alcuni prodotti lattiero-caseari. Il titolo 2, capo I, e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 devono essere modificati di conseguenza.

**(6)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2535/2001.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue.

1) All’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, qualora il titolo sia rilasciato nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al capo I e al capo III, sezione 2, del titolo 2, esso è valido per tutti i codici NC che rientrano nell’ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che il dazio all’importazione applicato sia identico.»

2) All’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso.

| 3) | a): la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ; [GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_114_R_TOC) .»;" — «f) — contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ;<br>«f): contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ; | a) | «f): contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ; | «f) | contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ; | b) | «i): contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo tra la Comunità e l’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio . | «i) | contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo tra la Comunità e l’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio . |
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| a) | «f): contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ; | «f) | contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ; |  |  |  |  |  |  |
| «f) | contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | «i): contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo tra la Comunità e l’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio . | «i) | contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo tra la Comunità e l’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio . |  |  |  |  |  |  |
| «i) | contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo tra la Comunità e l’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio . |  |  |  |  |  |  |  |  |

4) All’articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, per i contingenti di cui all’articolo 5, lettere c), d), e), f), h) e i), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo.»

| 5) | «h): protocollo n. 3 dell’accordo con l’Islanda.» | «h) | protocollo n. 3 dell’accordo con l’Islanda.» |
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| «h) | protocollo n. 3 dell’accordo con l’Islanda.» |  |  |

| 6) | a): al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»; — «d) — accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»;<br>«d): accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»; | a) | «d): accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»; | «d) | accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»; | b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3:<br>«3. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 0406 originari della Svizzera la cauzione ammonta a 1 euro per 100 kg netti di prodotto.» |
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| a) | «d): accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»; | «d) | accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»; |  |  |  |  |
| «d) | accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»; |  |  |  |  |  |  |
| b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3:<br>«3. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 0406 originari della Svizzera la cauzione ammonta a 1 euro per 100 kg netti di prodotto.» |  |  |  |  |  |  |

| 7) | a): la parte F è sostituita dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; | a) | la parte F è sostituita dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; | b) | il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come parte I. |
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| a) | la parte F è sostituita dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; |  |  |  |  |
| b) | il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come parte I. |  |  |  |  |

8) L’allegato II.D è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2007.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1 o gennaio 2007, e il paragrafo 3, lettera b), i paragrafi 4 e 5 e il paragrafo 7, lettera b), dello stesso articolo si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_341_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^3] [GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_114_R_TOC) .

[^4] [GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_114_R_TOC) .

[^5] [GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_286_R_TOC) .

[^6] [GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_061_R_TOC) .

[^7] [GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_061_R_TOC) .

«I.F CONTINGENTE TARIFFARIO NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO II DELL’ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA Numero del contingente Codice NC Designazione delle merci Dazio doganale Contingente dal 1 o luglio al 30 giugno (in tonnellate) 09.4155 ex 0401 30 Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % esenzione 2 000 » ex 0403 10 Yogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

«I.I CONTINGENTI TARIFFARI NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO II DELL’ACCORDO CON L’ISLANDA APPROVATO CON DECISIONE 2007/138/CE **Contingente annuo dal 1 o luglio al 30 giugno** Numero del contingente Codice NC Designazione delle merci Dazio applicabile (% dazio NPF) Quantitativi (in tonnellate) Quantitativo annuo Dall’1.7.2007 al 31.12.2007 Quantitativo semestrale dall’1.1.2008 09.4205 0405 10 11 0405 10 19 Burro naturale Esenzione 350 262 175 09.4206 ex 0406 10 20 “Skyr” Esenzione 380 285 190

Ferme restando le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo perché, nel contesto del presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»

«II.D DAZIO RIDOTTO NELL’AMBITO DEGLI ALLEGATI II E III DELL’ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA Codice NC Designazione delle merci Dazio doganale a partire dal 1 o giugno 2007 (in euro/100 kg peso netto) 0402 29 11 ex 0404 90 83 Latte speciale, detto “per l’alimentazione dei bambini lattanti” [^1] , in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % 43,80 0406 Formaggi e latticini esenzione

[^1] Sono considerati come latti speciali detti “per lattanti” i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.»

[^1]: Sono considerati come latti speciali detti “per lattanti” i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.»
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2006 ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: .