# REGOLAMENTO (CE) N. 491/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione di dati riguardanti le sementi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72 [^1] , in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi [^2] , riguarda le specie e i gruppi di varietà di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio [^3] . Questi sono adesso ripresi nell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi a favore degli agricoltori.

**(2)** Alla luce della riforma del settore delle sementi è opportuno rivedere e semplificare la comunicazione dei dati necessari per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1947/2005. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2081/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica, per ciascuna specie e gruppo di varietà di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 1782/2003, i dati elencati nell’allegato del presente regolamento entro le date ivi specificate.

## **Articolo 2**

Il regolamento (CE) n. 2081/2004 è abrogato.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_312_R_TOC) .

[^2] [GU L 360 del 7.12.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_360_R_TOC) .

[^3] [GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_246_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

Dati che gli Stati membri devono comunicare conformemente all’articolo 1:

| Anno di raccolta | Anno di calendario successivo alla raccolta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Superficie totale accettata per la certificazione (in ettari) | 15 novembre |  |
| 2 | Raccolto stimato (t) [^1] [^2] | 15 novembre |  |
| 3 | Quantità totale raccolte (t) [^3] |  | 1 o ottobre |
| 4 | Scorte detenute dai grossisti al termine della campagna di commercializzazione (t) [^3] [^4] |  | 1 o ottobre |

[^1] Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.

[^2] Cifre per le quantità delle sementi accettate per la certificazione.

[^3] Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi ai requisiti di certificazione.

[^4] La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio ( [GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_312_R_TOC) ).

[^1]: Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.
[^2]: Cifre per le quantità delle sementi accettate per la certificazione.
[^3]: Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi ai requisiti di certificazione.
[^4]: La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio ().