# REGOLAMENTO (CE) N. 496/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo per i residui per quanto riguarda l'additivo dei mangimi «Salinomax 120G», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L'additivo salinomicina sodica (Salinomax 120G) è stato autorizzato a determinate condizioni conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio [^2] . Il regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione [^3] ha autorizzato l'additivo per dieci anni, per un uso destinato ai polli da ingrasso, associando l'autorizzazione ad una persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo. L'additivo è stato iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo a seguito di una richiesta da parte del detentore dell'autorizzazione e di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Il detentore dell'autorizzazione dell'additivo salinomicina sodica (Salinomax 120G) ha presentato una domanda che propone una modifica delle condizioni dell'autorizzazione introducendo un limite massimo per i residui (LMR) conformemente alla valutazione dell'Autorità.

**(3)** Nel parere adottato il 26 gennaio 2005 [^4] , l'Autorità ha proposto di definire un LMR per la sostanza attiva in questione. Potrebbe rivelarsi necessario rivedere l'LMR alla luce dei risultati di una valutazione futura della sostanza attiva da parte dell'Agenzia europea per i medicinali.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 600/2005 va quindi modificato di conseguenza.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 600/2005 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^3] [GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_099_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2028/2006 ( [GU L 414 del 30.12.2006, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_414_R_TOC) ).

[^4] Aggiornamento del parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi relativo a una nuova richiesta presentata dalla Commissione riguardante la sicurezza del «Bio-Cox®120G» a base di salinomicina sodica, in qualità di additivo per mangimi, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (articolo 4, lettera g). Adottato il 26 gennaio 2005, *EFSA Journal* (2005) 170, pagg. 1-4.

| Coccidiostatici e altre sostanze medicinali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 766 | Alpharma (Belgio) BVBA | Salinomicina sodica 120 g/kg (Salinomax 120G) | **Composizione dell'additivo:** salinomicina sodica 120 g/kg lignosulfonato di calcio: 40 g/kg solfato di calcio diidrato 1 000 g/kg | Polli da ingrasso | — | 50 | 70 | «Pericoloso per gli equini e i tacchini»; | 22.4.2015 | 5 μg di salinomicina/kg per tutti i tessuti in condizione umida |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2028/2006 ().
[^4]: Aggiornamento del parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi relativo a una nuova richiesta presentata dalla Commissione riguardante la sicurezza del «Bio-Cox®120G» a base di salinomicina sodica, in qualità di additivo per mangimi, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (articolo 4, lettera g). Adottato il 26 gennaio 2005, EFSA Journal (2005) 170, pagg. 1-4.