# REGOLAMENTO (CE) N. 532/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e del regolamento (CEE) n. 3864/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** Per evitare il superamento dei quantitativi massimi da esportare con restituzione all’esportazione, fissati dall’accordo sull’agricoltura concluso durante l’Uruguay Round dei negoziati multilaterali sul commercio [^2] , l’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione [^3] stabilisce che non è concessa alcuna restituzione calcolata sulla base dell’elemento relativo alla quantità di saccarosio se la restituzione per la parte lattica è fissata a zero o non è fissata. Tuttavia il rischio di superamento dei quantitativi massimi, reale quando è stata introdotta tale norma, ora non esiste più.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 61/2007 della Commissione, del 25 gennaio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^4] , ha soppresso le restituzioni per il latte in polvere e il latte condensato, il che ha fatto scattare l’applicazione del secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006. La soppressione delle restituzioni sia per il latte che per gli elementi relativi alla quantità di saccarosio può comportare la perdita di quote rilevanti di mercato per i prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero aggiunto. È quindi opportuno reintrodurre una restituzione all’esportazione per l’elemento relativo alla quantità di saccarosio dei prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero aggiunto.

**(3)** Il secondo comma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006 prevede che, nel caso delle esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti nel quadro dei contingenti di cui all’articolo 23 dello stesso regolamento, i titoli di esportazione recano, nella casella 16, il codice del prodotto, a otto cifre, della nomenclatura combinata. Come mostra l’esperienza, può succedere che dopo che sono stati rilasciati i titoli di esportazione gli importatori degli Stati Uniti chiedano la fornitura di un altro tipo di formaggio dello stesso gruppo di prodotti. Per consentire tale flessibilità, è opportuno adeguare di conseguenza l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 522/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^5] prevede che, a decorrere dal 31 marzo 2006, tutte le restituzioni alle esportazioni siano fissate in euro per 100 kg. Il testo dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e l’allegato I, punto 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [^6] devono essere adeguati di conseguenza.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 3846/87 e (CE) n. 1282/2006.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue:

| 1) | a): il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l’importo fissato della restituzione per la percentuale di tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.»; | a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l’importo fissato della restituzione per la percentuale di tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.»; | b) | al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l’importo fissato della restituzione per la percentuale di tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.»; |  |  |  |  |
| b) | al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso; |  |  |  |  |

2) all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nel codice NC 0406 .»

## **Articolo 2**

Nell’allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 la prima frase della lettera a) delle note in calce 4 e 14 è sostituita dal testo seguente:

«l’importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.»

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Il punto 2 dell’articolo 1 si applica ai titoli di esportazione rilasciati per l’esercizio contingentale 2007 e seguenti.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

[^3] [GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_234_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 ( [GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_380_R_TOC) ).

[^4] [GU L 19 del 26.1.2007, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_019_R_TOC) .

[^5] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) .

[^6] [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 ( [GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_361_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 ().