# REGOLAMENTO (CE) N. 567/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 297/2003 recante modalità di applicazione del contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione [^2] prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^3] , si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1 o gennaio 2007. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino, dal 1 o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 297/2003, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento. Ove opportuno, occorre allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 297/2003 al regolamento (CE) n. 1301/2006.

**(3)** Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 297/2003 relative ad un periodo contingentale del passato sono obsolete. A fini di chiarezza, è opportuno sopprimere dette disposizioni.

**(4)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 297/2003.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 297/2003 è modificato come segue:

1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1445/95, il regolamento (CE) n. 1291/2000 e il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione sono d’applicazione, salvo disposizione contraria del presente regolamento. [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .»;"

3) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I titoli di importazione fanno sorgere un obbligo di importazione dal paese specificato. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”.»;

4) all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’originale del certificato di autenticità e una copia di esso debitamente certificata sono presentati all’autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito “l’autorità competente”) unitamente alla prima domanda di titolo d’importazione corrispondente al certificato di autenticità.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_043_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ( [GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_408_R_TOC) ).

[^3] [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().