# REGOLAMENTO (CE) N. 577/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

relativo alla 32 a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

**(1)** Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato [^2] , gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

**(2)** L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la 32 a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II, non è dato alcum seguito alla gara.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_308_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ( [GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_337_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ().