# REGOLAMENTO (CE) N. 580/2007 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2007

relativo all’attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 [^1] ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

**(2)** Con decisione 2007/360/CE del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e fra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, [^2] , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, tali accordi al fine di concludere i negoziati avviati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

**(3)** È quindi opportuno modificare e integrare il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato e integrato con i dazi e i volumi di cui all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. PLEWA

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 501/2007 ( [GU L 119 del 9.5.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_119_R_TOC) ).

[^2] Cfr. la pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Parte seconda — Tabella dei dazi

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
| --- | --- | --- |
| 0210 99 39 | Carni di pollame salate | EUR 1 300 /t |
| 1602 31 | Preparazioni di carni di tacchino | EUR 1 024 /t |
| 1602 32 19 | Carni di pollo cotte | EUR 1 024 /t |

Parte terza — Allegati tariffari

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
| --- | --- | --- |
| 0210 99 39 | Carni di pollame salate | Apertura di un contingente tariffario di 264 245 tonnellate, di cui 170 807 tonnellate attribuite al Brasile e 92 610 alla Thailandia, dazio contingentale 15,4 % |
| 1602 31 | Preparazioni di carni di tacchino | Apertura di un contingente tariffario di 103 896 tonnellate, di cui 92 300 tonnellate attribuite al Brasile, dazio contingentale 8,5 % |
| 1602 32 19 | Carni di pollo cotte | Apertura di un contingente tariffario di 250 953 tonnellate, di cui 79 477 tonnellate attribuite al Brasile e 160 033 alla Thailandia, dazio contingentale 8 % |

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-25.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 501/2007 ().
[^2]: Cfr. la pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.