# REGOLAMENTO (CE) N. 593/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell’aviazione civile e istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea [^1] , in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione [^2] , stabilisce i diritti e gli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»).

**(2)** Le entrate dell’Agenzia sono costituite da un contributo della Comunità e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1592/2002, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall’Agenzia.

**(3)** Le entrate e le spese dell’Agenzia devono risultare in pareggio.

**(4)** I diritti e gli onorari previsti dal presente regolamento, espressi in euro, devono esclusivamente essere richiesti e riscossi dall’Agenzia. Devono essere fissati in modo trasparente, equo e uniforme.

**(5)** I diritti riscossi dall’Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese.

**(6)** Premesso che la sicurezza dell’aviazione civile è la priorità preminente, l’Agenzia deve tenere pienamente conto del rapporto costi-benefici nell’espletamento delle funzioni affidatele.

**(7)** L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Di conseguenza, le spese di trasporto sostenute in connessione con i compiti di certificazione effettuati per conto di tali imprese devono essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.

**(8)** Il richiedente deve essere informato, nei limiti del possibile, dell’importo che dovrà pagare per il servizio che gli sarà reso e delle modalità di pagamento prima dell’inizio della prestazione del servizio. I criteri che servono per determinare l’importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora sia impossibile determinare tale importo in anticipo, il richiedente deve esserne informato prima dell’inizio della prestazione del servizio. In tal caso, prima della prestazione devono essere convenute modalità chiare di valutazione della somma da pagare.

**(9)** Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l’ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l’equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall’Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e le entrate costituite dai diritti riscossi. Pertanto, in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell’Agenzia, deve essere permessa una revisione annuale delle tariffe.

**(10)** Le parti interessate devono essere consultate prima di qualsiasi modificazione dei diritti. Inoltre, l’Agenzia deve fornire periodicamente alle parti interessate le informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni devono fornire alle parti interessate un’idea delle spese sostenute dall’Agenzia e della sua produttività.

**(11)** Le tariffe fissate dal presente regolamento devono basarsi sulle previsioni dell’Agenzia in relazione al suo carico di lavoro e ai costi corrispondenti.

**(12)** Il presente regolamento è soggetto a revisione entro cinque anni decorrenti dalla sua entrata in vigore.

**(13)** È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 488/2005.

**(14)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Il presente regolamento si applica ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito l’Agenzia) come corrispettivo dei servizi da essa resi, compresa la fornitura di merci. In particolare, esso determina i casi in cui sono dovuti i diritti e gli onorari di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, i relativi importi e le modalità di pagamento. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per ottenere, mantenere o modificare i certificati di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia; b) «onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall’Agenzia; c) «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall’Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002; d) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un servizio reso dall’Agenzia, compresi il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione; e) «spese di viaggio»: le spese di vitto e alloggio, le somme destinate a casi imprevisti e le indennità di trasferta riconosciute al personale nell’ambito delle operazioni di certificazione; f) «costo effettivo»: la spesa effettivamente sostenuta dall’Agenzia;

CAPO II DIRITTI Articolo 3 1. I diritti garantiscono entrate globali sufficienti a coprire tutti i costi derivanti dalle operazioni di certificazione, compresi i costi per le correlate funzioni di sorveglianza continua. 2. L’Agenzia distingue quali tra le sue entrate e le sue spese siano imputabili alle operazioni di certificazione. A tal fine: a) i diritti riscossi dall’Agenzia come corrispettivo delle operazioni di certificazione sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità distinta; b) l’Agenzia stabilisce una contabilità analitica, distinta in entrate e in spese. 3. I diritti sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell’Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto. Se, alla fine dell’esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un’entrata assegnata all’Agenzia a norma dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1592/2002, supera il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l’eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità al regolamento finanziario dell’Agenzia. Articolo 4 Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da: a) una parte fissa, il cui importo varia in funzione dell’operazione di cui trattasi, in modo da rispecchiare le spese sostenute dall’Agenzia nell’esecuzione di tale operazione. I diversi valori della parte fissa sono riportati nelle parti I e III dell’allegato; oppure b) una parte variabile, proporzionale al carico di lavoro corrispondente, espressa in numero di ore da moltiplicare per la tariffa oraria. La tariffa oraria deve rispecchiare tutte le spese derivanti dalle operazioni di certificazione. Le operazioni di certificazione che vengono fatturate su base oraria, nonché la tariffa oraria applicabile, sono indicate nella parte II dell’allegato. Articolo 5 1. Gli importi di cui all’allegato sono pubblicati nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia. 2. Tali importi sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione indicato nella parte V dell’allegato. 3. Se necessario l’allegato viene rivisto annualmente. 4. L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1592/2002, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori. L’Agenzia comunica parimenti, due volte all’anno, alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, informazioni relative ai risultati indicati nella parte VI dell’allegato e gli indicatori di rendimento di cui al paragrafo 5. 5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Agenzia adotta, previa consultazione dell’organo consultivo delle parti interessate, una serie di indicatori di rendimento tenendo conto, in particolare, delle informazioni indicate nella parte VI dell’allegato. 6. L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate prima di esprimere un parere su qualsiasi modifica dei diritti. Nel corso di tale consultazione, l’Agenzia rende conto delle motivazioni sottese ad ogni proposta intesa a modificare l’ammontare dei diritti. Articolo 6 Salvo quanto disposto all’articolo 4, nel caso in cui un’operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, i costi di trasporto al di fuori di tali territori sono inclusi nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula: **d = f + v** dove: d = diritto dovuto f = diritto corrispondente all’operazione effettuata, come indicato nell’allegato v = spese di viaggio supplementari, al costo effettivo. Le spese di viaggio supplementari fatturate al richiedente comprendono il tempo passato dagli esperti nei mezzi di trasporto al di fuori dei territori degli Stati membri. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria. Articolo 7 Su domanda del richiedente e previo consenso del direttore esecutivo dell’Agenzia, può essere effettuata in via eccezionale un’operazione di certificazione nel modo seguente: a) destinandovi categorie del personale che l’Agenzia normalmente non incaricherebbe secondo le procedure abituali; e/o b) destinandovi mezzi umani in modo che l’operazione venga eseguita entro un termine più breve di quello normalmente richiesto dalle procedure abituali dell’Agenzia. In tal caso, ai diritti riscossi viene applicata una maggiorazione eccezionale per compensare integralmente i costi sostenuti dall’Agenzia per soddisfare questa particolare domanda. Articolo 8 1. I diritti sono dovuti dal richiedente. I diritti devono essere pagati in euro. Il richiedente provvede affinché all’Agenzia venga versato l’intero ammontare dei diritti dovuti. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento dei diritti sono a carico del richiedente. 2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l’Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l’Agenzia può revocare il certificato di cui trattasi, previa notifica al richiedente. 3. Gli importi pari o inferiori a 1 000 EUR sono pagati contestualmente alla presentazione della domanda, in un’unica soluzione. 4. Al momento della presentazione della domanda al richiedente sono comunicate la tariffa dei diritti applicata dall’Agenzia e le relative modalità di pagamento. 5. Per le operazioni di certificazione che comportano il pagamento di una parte variabile, l’Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, un preventivo di spesa. Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere. 6. Se, dopo un primo esame, l’Agenzia decide di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Detto importo è pari a due volte la tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. 7. Qualora l’agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione perché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o perché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato nel momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. Qualora l’Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un’operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto. Articolo 9 I diritti sono richiesti e riscossi esclusivamente dall’Agenzia. Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per conto di essa.

CAPO III ONORARI Articolo 10 1. L’Agenzia riscuote onorari per tutti i servizi che essa rende ai richiedenti, compresa la fornitura di merci, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 3. Sono tuttavia forniti a titolo gratuito: a) i documenti e le informazioni trasmessi, sotto qualsiasi forma, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [^3] ; b) i documenti disponibili gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia. 2. Inoltre, l’Agenzia riscuote onorari all’atto della presentazione di un ricorso contro una delle sue decisioni ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002. Articolo 11 L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia è pari al costo effettivo del servizio reso, compreso il costo della sua messa a disposizione del richiedente. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’Allegato. Gli onorari dovuti per la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002 corrispondono ad una somma fissa il cui importo è precisato nella parte IV dell’allegato. Se il procedimento si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede immediatamente a restituirgli la somma in questione. L’ammontare degli onorari viene comunicato al richiedente prima della prestazione del servizio, unitamente alle modalità di pagamento. Articolo 12 Gli onorari sono dovuti dal richiedente o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso. Gli onorari devono essere pagati in euro. Il richiedente provvede affinché all’Agenzia sia versato l’intero importo dovuto. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento sono a carico del richiedente. Salvo diverso accordo tra l’Agenzia e il richiedente o la persona fisica o giuridica che propone il ricorso, gli onorari sono dovuti prima che il servizio venga prestato ovvero prima che venga avviato il procedimento di ricorso. Gli importi pari o inferiori a 1 000 EUR sono pagati alla data in cui viene presentata la richiesta o viene presentato il ricorso, in un’unica soluzione.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 13 Il regolamento (CE) n. 488/2005 è abrogato. Articolo 14 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 o giugno 2007. La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni: a) i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell’allegato si applicano a tutti i certificati rilasciati dopo il 1 o giugno 2007; b) i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell’allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1 o giugno 2007; c) per i richiedenti cui sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui al punto vi) dell’allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1 o giugno 2007, i diritti indicati nella tabella 7 della parte I dell’allegato si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine del periodo di tre anni di cui al punto vi) dell’allegato al regolamento (CE) n. 488/2005; d) per i richiedenti ai quali sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui ai punti viii), x), xiii) o xi) dell’allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1 o giugno 2007, i diritti per la sorveglianza indicati rispettivamente nelle tabelle 8, 9 e 10 della parte I e al punto 2 della parte III dell’allegato al presente regolamento si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine dei periodi di due anni indicati ai punti viii), x) e xiii) dell’allegato al regolamento (CE) n. 488/2005. 2. In deroga all’articolo 13, il regolamento (CE) n. 488/2005 continua ad essere applicabile in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1. 3. Il presente regolamento è oggetto di riesame cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_240_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ( [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) ).

[^2] [GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_081_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 779/2006 ( [GU L 137 del 25.5.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_137_R_TOC) ).

[^3] [GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_145_R_TOC) .

Indice

Parte I: Operazioni soggette a un diritto fisso

Parte II: Operazioni soggette a tariffazione oraria

Parte III: Diritti applicabili ad altri compiti concernenti la certificazione

Parte IV: Onorari per l’amministrazione dei ricorsi

Parte V: Tasso di inflazione annuo

Parte VI: Informazioni sulle prestazioni

Nota esplicativa

**(1)** I diritti e le tariffe sono espressi in euro.

**(2)** I diritti relativi ai prodotti di cui alle Tabelle da 1 a 4 della Parte I sono calcolati per operazione e per periodo di 12 mesi. Successivamente al primo periodo di 12 mesi, all’occorrenza, i diritti sono calcolati pro rata temporis (1/365 del diritto fisso applicabile, per ogni giorno successivo). I diritti di cui alla Tabella 5 sono applicati per operazione. I diritti di cui alla Tabella 6 sono applicati per periodi di 12 mesi.

**(3)** Con riferimento ai diritti applicabili alle organizzazioni di cui alle Tabelle da 7 a 10 della Parte I, i diritti per l’approvazione sono applicati una tantum e i diritti per la sorveglianza sono calcolati sulla base di periodo di 12 mesi.

**(4)** Per le operazioni soggette a tariffa oraria di cui alla Parte II si calcola la tariffa oraria applicabile, come indicato nella presente Parte, moltiplicata per l’effettivo numero di ore lavorative impiegate dall’Agenzia, o per il numero di ore stabilito nella presente Parte.

**(5)** Le specifiche di certificazione (CS — *certification specifications* ) richiamate nel presente allegato sono quelle adottate in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002 e pubblicate nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia in base alla decisione 2003/8 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) del 30 ottobre 2003 (www.easa.europa.eu).

**(6)** «Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni» si riferiscono ai CS 29 e CS 27 cat. A; «velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni»: CS 27 con peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota, e CS VLR; «velivoli ad ala rotante di medie dimensioni»: altri CS 27.

**(7)** Per «modello derivato» si intende un nuovo modello aggiunto ad un esistente certificato di omologazione.

**(8)** Nelle Tabelle 1, 2 e 6 della Parte I, i valori delle «parti» si riferiscono ai prezzi che figurano nel pertinente listino prezzi del costruttore.

|  | (9) | \| Modifica di maggiore entità convalidata dalla FAA \| n. d.<br>(accettazione automatica) \| Riparazioni su componenti critici \| n. d. \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| |
| --- | --- | --- |

|  | (10) | \| Campo di applicazione dell’accordo rispetto alle imprese di progettazione \| Gruppo A \| Gruppo B \| Gruppo C \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| DOA 1<br>Titolari di certificati di omologazione del tipo \| Altamente complesso/grande \| Complesso/medio \| Poco complesso/molto piccolo \|; \| DOA 2<br>STC/Modifiche/Riparazioni \| Senza limiti \| Limitato<br>(campi tecnici) \| Limitato<br>(dimensioni dell’aeromobile) \|; \| DOA 3<br>Modifiche/Riparazioni di minore entità \| \| \| \| |
| --- | --- | --- |

**(11)** Nella tabella 8 della Parte I, il fatturato considerato è quello relativo alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.

**(12)** Nelle tabelle 7, 9 e 10 della Parte I, il numero del personale considerato è quello del personale che partecipa alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.

PARTE I

Operazioni soggette a un diritto fisso

Tabella 1: Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione [^1] ]

| Valore inferiore a 2 000 EUR | 500 |
| --- | --- |

Tabella 2: Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione

| Valore inferiore a 2 000 EUR | 350 |
| --- | --- |

Tabella 3: Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

| A elica, fino a 22 t | 1 500 | 750 | 375 |
| --- | --- | --- | --- |

Tabella 4: Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

| A elica, fino a 22 t | 250 | 250 | 250 |
| --- | --- | --- | --- |

Tabella 5: Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli J e M dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

| A elica, fino a 22 t | 250 |
| --- | --- |

Tabella 6: Diritti annuali riscossi dai titolari di certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione EASA ed altri certificati di omologazione ritenuti accettabili a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002

| Valore inferiore a 2 000 EUR | 500 | 250 |
| --- | --- | --- |

Tabella 7: Approvazione DOA per le imprese di progettazione [di cui al capitolo J dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

| oltre 5 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella 8: Approvazione dell’impresa di produzione (POA) [di cui al capitolo G dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

| Oltre 999 999 999 | 900 000 | 2 000 000 |
| --- | --- | --- |

Tabella 9: Approvazione dell’impresa di manutenzione [di cui all’allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione ]

| Oltre 999 | 53 000 | 43 000 |
| --- | --- | --- |

| Classifica tecnica | Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica [^11] |
| --- | --- |
| A 1 | 11 000 |
| A 2 | 2 500 |
| A 3 | 5 000 |
| A 4 | 500 |
| B 1 | 5 000 |
| B 2 | 2 500 |
| B 3 | 500 |
| C | 500 |

Tabella 10: Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione [di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003]

| Oltre 99 | 42 000 | 40 000 |
| --- | --- | --- |

PARTE II

Operazioni soggette a tariffazione oraria

|  | 1. | \| Tariffa oraria applicabile \| 225 EUR \|; \| --- \| --- \| |
| --- | --- | --- |

|  | 2. | \| Dimostrazione della capacità di progettazione tramite procedure alternative \| Numero effettivo di ore \|; \| --- \| --- \|; \| Produzione senza approvazione dell’impresa di produzione \| Numero effettivo di ore \|; \| Metodi accettabili di conformità alle direttive di aeronavigabilità ( *Airworthiness Directives* ) \| Numero effettivo di ore \|; \| Sostegno alla convalida (accettazione dei certificati EASA da parte di autorità estere) \| Numero effettivo di ore \|; \| Assistenza tecnica richiesta da autorità estere \| Numero effettivo di ore \|; \| Accettazione EASA di relazioni MRB \| Numero effettivo di ore \|; \| Trasferimento di certificati \| Numero effettivo di ore \|; \| Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo \| 3 ore \|; \| Nuovo rilascio amministrativo di documenti \| 1 ora \| |
| --- | --- | --- |

PARTE III

Diritti applicabili ad altri compiti concernenti la certificazione

|  | 1. | \| Nuove approvazioni (per domanda) \| 1 500 EUR \|; \| --- \| --- \|; \| Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi \| 750 EUR \| |
| --- | --- | --- |

|  | 2. | \| Nuove approvazioni (per domanda) \| 24 000 EUR \|; \| --- \| --- \|; \| Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi \| 18 000 EUR \| |
| --- | --- | --- |

**3.** Revisioni e/o modifiche singole al manuale di volo di un aeromobile: Le revisioni e modifiche singole sono considerate alla stregua di una modifica fatta al corrispondente prodotto.

PARTE IV

Onorari per l’amministrazione dei ricorsi

Sono esigibili onorari per l’amministrazione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all’impresa in questione.

L’importo versato è rimborsato qualora il procedimento di ricorso si concluda con la revoca di una decisione dell’Agenzia.

Le imprese devono fornire un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato dell’impresa interessata, affinché l’Agenzia possa determinare la corrispondente categoria di onorari applicabile.

| Diritto fisso | 10 000 EUR |
| --- | --- |

| Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche | Coefficiente applicabile al diritto fisso |
| --- | --- |
|  | 0,1 |

| Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro) | Coefficiente applicabile al diritto fisso |
| --- | --- |
| inferiore a 100 001 | 0,25 |
| compreso tra 100 001 e 1 200 000 | 0,5 |
| compreso tra 1 200 001 e 2 500 000 | 0,75 |
| compreso tra 2 500 001 e 5 000 000 | 1 |
| compreso tra 5 000 001 e 50 000 000 | 2,5 |
| compreso tra 50 000 001 e 500 000 000 | 5 |
| compreso tra 500 000 001 e 1 000 000 000 | 7,5 |
| superiore a 1 000 000 000 | 10 |

PARTE V

Tasso di inflazione annuo

Gli importi indicati nelle Parti I, II e III sono indicizzati, in funzione del tasso di inflazione annuo determinato nella presente Parte. L’indicizzazione si applica alla data della ricorrenza annuale dell’entrata in vigore del presente regolamento.

| Tasso di inflazione annua applicabile: | IPCA EUROSTAT (tutte le voci) — EU 27 (2005 = 100)<br>Variazione in percentuale/media dei 12 mesi |
| --- | --- |
| Valore del tasso da applicare: | Valore del tasso al 31 dicembre precedente l’applicazione dell’indicizzazione. |

PARTE VI

Informazioni sulle prestazioni

Le seguenti informazioni sono riferite al semestre precedente alla loro comunicazione da parte dell’Agenzia in conformità dell’articolo 5.

Numero del personale dell’Agenzia che effettua operazioni attinenti alla certificazione

Numero di ore esternalizzate alle Amministrazioni nazionali dell’aviazione (NAA)

Costi totali di certificazione

Numero di operazioni attinenti alla certificazione effettuate (concluse o avviate) dall’Agenzia

Numero di operazioni attinenti alla certificazione effettuate (concluse o avviate) per conto dell’Agenzia

Numero di ore impiegate dal personale dell’Agenzia nelle attività relative al mantenimento dell’aeronavigabilità

Importo totale fatturato all’industria

Il termine «significativo» è definito nel paragrafo 21A.101, lettera b) nell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 «(e analogamente in FAA 21.101, (b))».

I termini «base», «livello 1», «livello 2» e «componente critico» sono definiti nelle procedure di attuazione tecnica per l’aeronavigabilità e la certificazione ambientale (TIP) del progetto di accordo bilaterale UE/USA in materia di sicurezza aerea.

I criteri di accettazione automatica da parte dell’EASA per le modifiche di maggiore entità (livello 2) convalidate dalla FAA sono definiti nella decisione del direttore esecutivo dell’EASA 2004/04/CF oppure nelle procedure di attuazione tecnica per l’aeronavigabilità e la certificazione ambientale (TIP) del progetto di accordo bilaterale UE/USA in materia di sicurezza aerea.

[^1] Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ( [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) ), modificato dal regolamento (CE) n. 375/2007 ( [GU L 94, 4.4.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_094_R_TOC) ).

[^2] I prodotti derivati, comprese le modifiche di maggiore entità, ai sensi del capitolo D dell’allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, e che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell’aeromobile, sono soggetti/soggette all’applicazione del diritto per il rispettivo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto, come stabilito nella Tabella 1.

[^3] Per i certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell’aeromobile si applica il diritto corrispondente al certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definiti nella Tabella 1.

[^4] Le modifiche di maggiore entità, ai sensi del capitolo D dell’allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell’aeromobile, sono soggette all’applicazione del diritto per il rispettivo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto, come stabiliti nella Tabella 1.

[^5] Le modifiche e le riparazioni effettuati sui generatori ausiliari di potenza (APU) sono da considerarsi alla stregua di modifiche o riparazioni fatte su motori della medesima potenza nominale.

[^6] I diritti riportati nella seguente tabella non si applicano alle riparazioni minori effettuate da un’impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), del capitolo J dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.

[^7] Per la versione cargo di un aeromobile si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.

[^8] Per i titolari di certificati multipli di omologazione (TC — Type Certificate) e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell’importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o di omologazione ristretta, per prodotti della stessa categoria, come indicato nella seguente tabella:

| Prodotti appartenenti alla stessa categoria | Riduzione praticata sull’importo del diritto fisso |
| --- | --- |
| 1 o | 0 % |
| 2 o | 10 % |
| 3 o | 20 % |
| 4 o | 30 % |
| 5 o | 40 % |
| 6 o | 50 % |
| 7 o | 60 % |
| 8 o | 70 % |
| 9 o | 80 % |
| 10 o | 90 % |
| 11 o prodotto e successivi | 100 % |

[^9] Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell’aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa indicata nella parte II dell’allegato, fino all’importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che non costituiscono l’aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ( [GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_315_R_TOC) ), modificato dal regolamento (CE) n. 376/2007 ( [GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_094_R_TOC) ).

[^10] Il diritto da applicare si compone di un diritto fisso calcolato sulla base del numero del personale coinvolto nell’operazione, più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.

[^11] Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono diverse classifiche C e/o D, ciascuna classifica è soggetta al diritto corrispondente alla classifica «C».

[^1]: Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (), modificato dal regolamento (CE) n. 375/2007 ().
[^2]: I prodotti derivati, comprese le modifiche di maggiore entità, ai sensi del capitolo D dell’allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, e che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell’aeromobile, sono soggetti/soggette all’applicazione del diritto per il rispettivo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto, come stabilito nella Tabella 1.
[^3]: Per i certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell’aeromobile si applica il diritto corrispondente al certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definiti nella Tabella 1.
[^4]: Le modifiche di maggiore entità, ai sensi del capitolo D dell’allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell’aeromobile, sono soggette all’applicazione del diritto per il rispettivo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto, come stabiliti nella Tabella 1.
[^5]: Le modifiche e le riparazioni effettuati sui generatori ausiliari di potenza (APU) sono da considerarsi alla stregua di modifiche o riparazioni fatte su motori della medesima potenza nominale.
[^6]: I diritti riportati nella seguente tabella non si applicano alle riparazioni minori effettuate da un’impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), del capitolo J dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.
[^7]: Per la versione cargo di un aeromobile si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.
[^8]: Per i titolari di certificati multipli di omologazione (TC — Type Certificate) e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell’importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o di omologazione ristretta, per prodotti della stessa categoria, come indicato nella seguente tabella:
[^9]: Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell’aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa indicata nella parte II dell’allegato, fino all’importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che non costituiscono l’aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.
[^10]: Il diritto da applicare si compone di un diritto fisso calcolato sulla base del numero del personale coinvolto nell’operazione, più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.
[^11]: Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono diverse classifiche C e/o D, ciascuna classifica è soggetta al diritto corrispondente alla classifica «C».