# REGOLAMENTO (CE) N. 634/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2007

concernente l’autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

**(2)** A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(3)** La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato selenometionina prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 come additivo per mangimi per tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi alimentari».

**(4)** Con parere del 5 dicembre 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che la selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente [^2] . Essa ha inoltre concluso che la selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 non presenta alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In base a tale parere l’impiego del preparato può essere considerato come fonte di selenio biodisponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utenti. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere si verifica inoltre la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(5)** La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Selenium enriched yeast ( *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397) as a feed additive for all species in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 5 December 2006. *The EFSA Journal* (2006) 430, pag. 1-23.

Numero di identificazione dell’additivo Nome del titolare dell’autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Data di scadenza dell’autorizzazione Tenore massimo dell’elemento (Se) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % Categoria di additivi alimentari. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi «3b8.11 — Selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 (lievito al selenio inattivato) **Caratterizzazione dell’additivo:** selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000 -2 400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico) **Metodo analitico** [^1] : spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido Tutte le specie — 0,50 (in totale) 1. L’additivo va aggiunto a mangimi composti sotto forma di premiscela. 2. Per la sicurezza degli utenti: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. 28.6.2017

[^1] Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/»

[^1]: Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/»
[^2]: Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Selenium enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) as a feed additive for all species in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 5 December 2006. The EFSA Journal (2006) 430, pag. 1-23.