# REGOLAMENTO (CE) N. 679/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto per le pesche destinate alla trasformazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^2] , la Commissione pubblica entro il 31 maggio l'importo dell'aiuto applicabile alle pesche destinate alla trasformazione.

**(2)** Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione per le pesche, cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è effettuato sulla base dei quantitativi che hanno beneficiato di aiuti nel corso delle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri in questione.

**(3)** La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne precedenti è inferiore al limite comunitario. L'aiuto applicabile per la campagna 2007/2008 in ciascuno Stato membro interessato deve essere dunque pari all'importo fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

**(4)** Il meccanismo di calcolo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione, previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96, non è immediatamente applicabile alla Bulgaria e alla Romania. Occorre pertanto adottare misure transitorie di applicazione. Poiché per la campagna di commercializzazione 2007/2008 non esistono dati disponibili che consentano di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione per le pesche, e a fini precauzionali, occorre prevedere una riduzione preliminare dell'aiuto, che sarà rimborsata qualora non siano riscontrati superamenti al termine della suddetta campagna.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per la campagna 2007/2008 l'importo dell'aiuto per le pesche previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato, per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, a 47,70 EUR/t.

**2.** Per la Bulgaria e la Romania, l'importo dell'aiuto per le pesche previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 35,78 EUR/t.

## **Articolo 2**

**1.** Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite per la campagna 2007/2008 il limite comunitario non risulti superato, successivamente a tale campagna di commercializzazione in Bulgaria e in Romania è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

**2.** Nel caso in cui il limite comunitario risulti superato, se in Bulgaria o in Romania il superamento del limite non è avvenuto o è stato inferiore al 25 %, in questi Stati membri è versato un importo supplementare successivamente alla campagna di commercializzazione 2007/2008. L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

**3.** Unicamente per la Bulgaria e la Romania, l'accertamento del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è effettuato sulla base dei quantitativi che hanno effettivamente beneficiato di aiuti nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ( [GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_267_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ().