# REGOLAMENTO (CE) N. 705/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^2] , la Commissione pubblica al più tardi il 15 giugno l'importo dell'aiuto applicabile alle pere destinate alla trasformazione.

**(2)** La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne precedenti supera di 6 511 tonnellate il limite comunitario.

**(3)** A norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione per la campagna 2007/2008 deve essere pertanto modificato rispetto al livello fissato all'articolo 4, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per le pere previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è di:

— 161,70 EUR/tonnellata nella Repubblica ceca;

— 51,05 EUR/tonnellata in Grecia;

— 161,70 EUR/tonnellata in Spagna;

— 161,70 EUR/tonnellata in Francia;

— 154,00 EUR/tonnellata in Italia;

— 161,70 EUR/tonnellata in Ungheria;

— 9,46 EUR/tonnellata nei Paesi Bassi;

— 161,70 EUR/tonnellata in Austria;

— 161,70 EUR/tonnellata in Portogallo.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ( [GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_267_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ().