# REGOLAMENTO (CE) N. 739/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 493/2006 recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la campagna di commercializzazione dei prodotti del settore dello zucchero inizia il 1 o ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1 o luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007. Essa dura pertanto 15 mesi anziché i 12 mesi di una campagna normale.

**(2)** Tenuto conto della durata della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione [^2] istituisce una quota transitoria per l'isoglucosio onde garantire un'attribuzione corrispondente a quella della campagna precedente.

**(3)** Alcuni Stati membri attribuiscono quote di zucchero a imprese specializzate nella produzione di zucchero per estrazione dal melasso. Come per l'isoglucosio, si tratta di una produzione a carattere regolare che si svolge per l'intera durata della campagna di commercializzazione. Il quantitativo attribuito per la campagna 2006/2007, tuttavia, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, è uguale al quantitativo attribuito per la campagna 2005/2006. Per motivi di equità nei confronti dei produttori di isoglucosio è opportuno attribuire anche a tali imprese una quota transitoria che tenga conto della durata della campagna 2006/2007.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 493/2006.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente paragrafo 3 *bis* : «3 *bis.* Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli Stati membri attribuiscono a ogni impresa cui è attribuita una quota di zucchero per tale campagna a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, e che ha utilizzato tale quota esclusivamente per produrre zucchero per estrazione dal melasso, una quota transitoria pari al 25 % di tale quota. Detta quota transitoria può essere utilizzata soltanto per la produzione di zucchero per estrazione dal melasso.»;

2) al paragrafo 4, la frase introduttiva dell'elenco è sostituita dalla seguente: «Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 *bis* :»;

| 3) | il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti paragrafi 6 e 7:<br>«6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:<br>a)<br>anteriormente al 15 luglio 2006, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3;<br>b)<br>anteriormente al 30 giugno 2007, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del paragrafo 3 *bis* .<br>7. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e adottano tutte le misure necessarie per verificare la produzione dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 *bis* , in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dello zucchero con le barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1 o gennaio 2006.<br>Anteriormente al 31 dicembre 2007 essi comunicano alla Commissione le misure di controllo adottate e i loro risultati.» | a) | anteriormente al 15 luglio 2006, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3; | b) | anteriormente al 30 giugno 2007, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del paragrafo 3 *bis* . |
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| a) | anteriormente al 15 luglio 2006, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3; |  |  |  |  |
| b) | anteriormente al 30 giugno 2007, la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del paragrafo 3 *bis* . |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione ( [GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_069_R_TOC) ).

[^2] [GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_089_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 119/2007 ( [GU L 37 del 9.2.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_037_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 119/2007 ().