# REGOLAMENTO (CE) N. 740/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1994/2006 recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [^1] , in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1994/2006 della Commissione [^2] dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007.

**(2)** L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo [^3] , approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio [^4] , prevede la concessione di un contingente tariffario addizionale di 500 tonnellate (peso carcassa) di carni ovine fresche, refrigerate, congelate o affumicate a favore dell’Islanda. Tuttavia, dato che l’accordo si applica a decorrere dal 1 o marzo 2007, occorre adeguare di conseguenza il quantitativo annuale per il 2007.

**(3)** L’accordo precisa che l’apertura del contingente tariffario per il 2007 è effettuata a decorrere dal 1 o luglio sulla base di nove mesi. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1 o luglio 2007.

**(4)** Occorre modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1994/2006.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 1994/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_341_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 413 del 30.12.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_413_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 50 del 19.2.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_050_R_TOC) .

[^3] [GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_061_R_TOC) .

[^4] [GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_061_R_TOC) .

«ALLEGATO CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa] Contingenti tariffari comunitari per il 2007 Gruppo di paesi N. Codici NC Dazi *ad valorem* % Dazi specifici EUR/100 kg Numero d’ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito” Origine Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa Animali vivi: (coefficiente = 0,47) Carne di agnello disossata [^1] (coefficiente = 1,67) Carne di montone e di pecora disossata [^2] (coefficiente = 1,81) Carne non disossata e carcasse (coefficiente = 1,00) 1 0204 Zero Zero — 09.2101 09.2102 09.2011 Argentina 23 000 — 09.2105 09.2106 09.2012 Australia 18 786 — 09.2109 09.2110 09.2013 Nuova Zelanda 227 854 — 09.2111 09.2112 09.2014 Uruguay 5 800 — 09.2115 09.2116 09.1922 Cile 5 800 — 09.2121 09.2122 09.0781 Norvegia 300 — 09.2125 09.2126 09.0693 Groenlandia 100 — 09.2129 09.2130 09.0690 Isole Færøer 20 — 09.2131 09.2132 09.0227 Turchia 200 — 09.2171 09.2175 09.2015 Altre [^3] 200 2 0204 , 0210 99 21 0210 99 29 0210 99 60 Zero Zero — 09.2119 09.2120 09.0790 Islanda 1 725 3 0104 10 30 , 0104 10 80 ed 0104 20 90 . Solo per le specie “diverse dalla specie ovina domestica”: ex 0204 , ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 . Zero Zero 09.2141 09.2145 09.2149 09.1622 Stati ACP 100 Solo per la “specie ovina domestica”: ex 0204 , ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 . Zero riduzione del 65 % dei dazi specifici — 09.2161 09.2165 09.1626 Stati ACP 500 4 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 10 % Zero 09.2181 — — 09.2019 *Erga omnes* [^4] 92

[^1] E di capretto.

[^2] E di capra, escluso il capretto.

[^3] Per “Altre” si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.

[^4] Per “ *Erga omnes* ” si intendono tutte le origini, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.»

[^1]: E di capretto.
[^2]: E di capra, escluso il capretto.
[^3]: Per “Altre” si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.
[^4]: Per “ Erga omnes ” si intendono tutte le origini, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.»