# REGOLAMENTO (CE) N. 759/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di insaccati originari dell'Islanda

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [^1] , in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo [^2] , approvato dalla decisione 2007/138/CE del Consiglio [^3] , prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuale di 100 tonnellate di insaccati originari dell'Islanda.

**(2)** L'accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile. Tuttavia, dato che l'accordo si applica a decorrere dal 1 o marzo 2007, occorre adeguare di conseguenza il quantitativo annuale per il 2007.

**(3)** L'accordo precisa che l'apertura del contingente tariffario per il 2007 è effettuata a decorrere dal 1 o luglio sulla base di nove mesi. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o luglio 2007.

**(4)** Occorre che il contingente tariffario sia gestito in base al principio «primo arrivato, primo servito». Ciò deve avvenire in conformità agli articoli 308 *bis* , 308 *ter* e 308 *quater* , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^4] .

**(5)** Poiché il contingente di cui al presente regolamento non presenta un rischio di perturbazione del mercato, è opportuno che esso venga inizialmente considerato come non critico ai sensi dell'articolo 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93. Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, in conformità agli articoli 308 *quater* , paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 e l'articolo 308 *quater* , paragrafi 2 e 3, di detto regolamento non deve essere applicato.

**(6)** È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l'operatore per attestare l'origine dei prodotti e poter beneficiare del contingente tariffario gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È aperto un contingente tariffario comunitario per insaccati di cui al codice NC 1601 originari dell'Islanda (di seguito «il contingente tariffario»), come stabilito nell'accordo fra la Comunità e l'Islanda approvato dalla decisione 2007/138/CE. Il contingente tariffario è aperto annualmente per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre. Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.0809.

**2.** Il quantitativo annuale, espresso in peso netto, di insaccati importati nell'ambito del contingente tariffario nonché il dazio doganale applicabile sono fissati nell'allegato. Il quantitativo disponibile per il 2007 è di 75 tonnellate.

## **Articolo 2**

Il contingente tariffario è gestito in conformità agli articoli 308 *bis* , 308 *ter* e 308 *quater* , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 *quater* , paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

## **Articolo 3**

Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti all'articolo 1 e gestiti conformemente all'articolo 2, una prova di origine valida rilasciata dalle competenti autorità islandesi è presentata alle autorità doganali comunitarie secondo le norme conformi alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_061_R_TOC) .

[^3] [GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_061_R_TOC) .

[^4] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( [GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

INSACCATI

Contingente tariffario comunitario per l'Islanda

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero d'ordine | Quantitativo annuo in peso netto | Aliquota del dazio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1601 00 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | 09.0809 | 100 t | 0 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ().