# REGOLAMENTO (CE) N. 786/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2007

relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

**(2)** A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(3)** La domanda ha per oggetto l’autorizzazione del preparato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell), prodotto da *Bacillus lentus* (ATCC 55045), come additivo per il mangime di polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

**(4)** L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 21 novembre 2006 che il preparato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) prodotto da *Bacillus lentus* (ATCC 55045) (Hemicell) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, per la salute umana e per l’ambiente [^2] . Essa ha inoltre concluso che il preparato non presenta alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori e non ritiene che occorrano specifici provvedimenti per il monitoraggio post-commercializzazione. Nel parere si verifica inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(5)** La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell’allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e l’efficacia del preparato enzimatico Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mannanase) come additivo per i mangimi di polli da ingrasso in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 21 novembre 2006. The EFSA Journal (2006) 412, pagg. 1-12.

| Categoria «Additivi zootecnici». Gruppo funzionale «Promotori della digestione» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| 4a3 | ChemGen Corp., rappresentata da Disproquima S.L. | endo-1,4-beta-mannanasi:<br>EC 3.2.1.78 (Hemicell) | Composizione dell'additivo: Preparato endo-1,4-beta-mannanasi prodotto da *Bacillus lentus* (ATCC 55045), con un'attività minima di: Forma liquida: 7,2 × 10 5 U [^1] /ml | Polli da ingrasso | — | 79 200 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | 25 luglio 2017 |

[^1] Una unità di attività è la quantità di enzima che genera 0,72 microgrammi di zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) da un substrato contenente mannano (farina di semi di carrube) per minuto con pH 7,5 e a 40 °C.

[^2] Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/

[^1]: Una unità di attività è la quantità di enzima che genera 0,72 microgrammi di zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) da un substrato contenente mannano (farina di semi di carrube) per minuto con pH 7,5 e a 40 °C.
[^2]: Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/