# REGOLAMENTO (CE) N. 793/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2007

relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 659/2007 per tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 659/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna [^3] ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

**(2)** Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008 superano i quantitativi disponibili per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4196. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Alle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008 a norma del regolamento (CE) n. 659/2007 è applicato un coefficiente di attribuzione del 14,2857 % per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4196.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 155 del 15.6.2007, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_155_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().
[^3]: .