# REGOLAMENTO (CE) N. 807/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2007

recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [^1] , in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** L'autorizzazione per l'utilizzazione della metaldeide nell'agricoltura biologica prevista nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è scaduta il 31 marzo 2006.

**(2)** Diversi Stati membri hanno segnalato che gli agricoltori biologici nel loro territorio non dispongono di valide alternative all'utilizzazione della metaldeide per il controllo dei molluschi su alcuni seminativi.

**(3)** Si ritiene pertanto necessario reintrodurre per un periodo di tempo limitato l'autorizzazione per l'impiego della metaldeide, in attesa dei risultati della ricerca di nuovi metodi per il controllo dei molluschi e di una maggiore disponibilità di sostanze alternative.

**(4)** Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione ( [GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_098_R_TOC) ).

Al punto 1 della parte B («Antiparassitari») dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, nella tabella III («Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici»), alla voce «metaldeide», la data « 31 marzo 2006 » è sostituita dalla data « 31 marzo 2008 ».

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione ().