# REGOLAMENTO (CE) N. 832/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto concerne l'utilizzo di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano e la proroga delle misure transitorie relative a tali prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [^1] , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone una revisione completa della normativa comunitaria in tema di sottoprodotti di origine animale e introduce una serie di prescrizioni rigorose per quanto concerne la loro utilizzazione ed eliminazione. L'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), in particolare, stabilisce restrizioni generali dell'uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano [^2] , stabilisce una serie di misure transitorie che scadranno il 31 luglio 2007. A norma dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 197/2006, gli Stati membri possono autorizzare che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano vengano utilizzati nei mangimi o impiegati per altri scopi, senza subire ulteriori trattamenti, purché siano rispettate determinate condizioni ivi enunciate.

**(3)** Gli operatori economici interessati da tali misure transitorie hanno chiesto una proroga della loro validità e date le circostanze è opportuno aderire alla richiesta.

**(4)** Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno precisare che gli utilizzi che possono essere autorizzati a norma dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 197/2006 non pregiudicano le restrizioni generali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

**(5)** Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 197/2006.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 197/2006 è modificato come segue:

| 1) | «c): vengano utilizzati nei mangimi senza subire ulteriori trattamenti o impiegati per altri scopi senza subire ulteriori trattamenti sempre che: i) detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; ii) tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; — i) — detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; — ii) — tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»;<br>i): detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali;<br>ii): tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; | «c) | i): detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; | i) | detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; | ii) | tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; |
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| «c) | i): detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; | i) | detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; | ii) | tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; |  |  |
| i) | detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; |  |  |  |  |  |  |
| ii) | tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; |  |  |  |  |  |  |

2) all'articolo 5, la data del «31 luglio 2007» è sostituita dalla data del «31 luglio 2009».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_273_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione ( [GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_379_R_TOC) ).

[^2] [GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_032_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione ().
[^2]: .