# REGOLAMENTO (CE) N. 874/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [^1] , in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003 fissa l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati che viene versato alle imprese di trasformazione limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

**(2)** In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [^2] , gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali sono state presentate domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2006/2007. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

**(3)** L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 ( [GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_082_R_TOC) ).

[^2] [GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_061_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2007 ( [GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_035_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2007 ().